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Novità in vigore dal primo maggio
Autore: Luigi Stissi
Data: 02-05-2020
Novità in vigore dal primo maggio per civilisti e tributaristi
*L'articolo è stato anche pubblicato sulla rivista dirittoitaliano.com
Un commento all'articolo 83 nella versione originaria è già stato pubblicato col titolo Commento all’ART. 83 del D.L. n. 18/2020.
Dal primo maggio 2020 sono in vigore importanti novità.
Con la facoltà rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari di rinviare le udienze a dopo il 31 luglio, se si tien conto della sospensione feriale di tutto agosto, è chiara la volontà di rimandare a settembre 2020 tutte le attività ordinarie.
Risulta forse così malcelato non tanto lo scopo di contrastare il covid-19 quanto quello di consentire al variopinto mondo degli operatori del diritto di profittare di questa insperata ed imprevedibile occasione per recuperare buona parte del lavoro arretrato...
Altra importante novità riguarda la possibilità per gli avvocati di ottenere a distanza la procura alle liti da parte dei propri clienti con ogni mezzo di comunicazione; nonché l’ulteriore incentivazione ad adottare tecniche telematiche anche in Cassazione, per le udienze collegiali, negli incontri di mediazione, durante le operazioni peritali, ecc.
Sul piano delle fonti del diritto, all’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (articolo principe sul differimento delle attività e dei termini processuali) le principali novità sono state apportate al momento della sua conversione nella legge n. 27 del 24 aprile 2020.
Ma, successivamente, il D.L. n. 28 del 30 aprile 2020 lo ha nuovamente integrato e modificato.
Mentre il termine finale del rinvio delle udienze e della sospensione era stato esteso all’11 maggio 2020 già dal comma 1 art. 36 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020.
Nello spirito semplificativo e pragmatico dei precedenti lavori, mi limito per lo più a riproporne la medesima struttura cercando di evidenziare, con adeguata formattazione, le parti aggiornate dal primo maggio 2020.
Si anticipa un sunto dei regimi temporali e una prima esposizione approssimativa delle cose da sapere che paiono più rilevanti, infine segue una lettura comma per comma con alcuni approfondimenti.
Il presente lavoro valga solo per civilisti e tributaristi.
E' giusto scrupolo rimettersi alla migliore scienza ed esperienza di chi legge.
- 9 REGIMI TEMPORALI nell’art. 83 -
1. Dal 9 marzo all’((11 maggio 2020)), il differimento delle udienze ex lege, per cui si dovrà attendere dai singoli giudici le date di rinvio.
Nello stesso periodo, la sospensione dei termini per gli atti processuali e, in genere, tutti i termini procedurali; sospensione immanente e già in corso. Ciò vale anche nei procedimenti tributari per la notifica del ricorso in primo grado nonché per i termini del reclamo e della mediazione.
2. ((Dal 12 maggio)) al ((31 luglio 2020)), la facoltà rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari di rinviare le udienze a data ancora successiva al 31 luglio 2020. Si dal 9 marzo era già rimessa la facoltà di adottare le altre misure organizzative di natura emergenziale.
3. Dal 9 marzo al ((31 luglio 2020)), l'obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti, anche per le parti non ancora costituite, insomma non si possono produrre in cartaceo nemmeno i primi atti e documenti di costituzione e comparsa.
4. ((Sino al 31 luglio 2020)) nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può (non è obbligatorio!) avvenire in modalità telematica. Ma l’attivazione del servizio dev’essere preceduta da un provvedimento del Ministero della giustizia ((nuovo comma 11-bis)).
5. ((Sino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19)) la possibilità per l’avvocato di ottenere la procura alle liti da parte del proprio cliente trasmessa con ogni mezzo, anche via email ordinaria, wathsapp, ecc., unitamente a un documento d’identità in corso di validità ((nuovo comma 20-ter)).
6. ((Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020)) ove è prevista la camera di consiglio nei procedimenti civili non sospesi, le deliberazioni collegiali possono (non v’è l’obbligo) essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con apposito provvedimento del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge ((nuovo comma 12-quinquies)).
7. Dal 9 marzo all’((11 maggio 2020)) il periodo di sospensione per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione civile e commerciale, nei procedimenti di negoziazione assistita, e per tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie se sono stati introdotti o risultino già pendenti nello stesso periodo, anche se, in ipotesi, ((non)) costituissero condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
8. ((Dal 9 marzo al 31 luglio 2020)) gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica, ma anche successivamente a tale periodo ((nuovo comma 20-bis)).
9. ((Dal 16 aprile e il 31 maggio 2020)), gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale e salvo espressa disposizione contraria del giudice, sono sostituiti con collegamenti da remoto, gli incontri sono sospesi nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto ((nuovo comma 7-bis)).
- 11 COSE PIÙ IMPORTANTI DA SAPERE -
I) sono differite tutte le udienze dal 9 marzo all’((11 maggio 2020)); il giorno del rinvio è ovviamente rimesso al giudice; ma attenzione ai punti VI e VII;
II) nello stesso periodo di "vacanza", ossia dal 9 marzo all’((11 maggio 2020)), sono sospesi i termini processuali per il compimento "di qualsiasi atto"; la norma non è identica, ma i principi sul computo dei termini e sulla disciplina di quanto non detto, sono certamente assimilabili a quelli che governano la sospensione feriale d'agosto; se tali termini partivano dentro il periodo di vacanza allora ripartono dal ((12 maggio 2020)); se invece cadono dentro la vacanza ma sono a ritroso allora ripartono dal ((12 maggio 2020)) e l’udienza del 12 maggio e dei giorni immediatamente successivi sarà rinviata per consentirne il decorso;
III) è stata definitivamente sfalsata la primitiva idea che per gli effetti di quanto precede si debba attendere apposito provvedimento da parte dei capi dei singoli uffici giudiziari, come malamente dapprima riportava e diffondeva qualche improvvido collega; infatti, bisogna distinguere il “differimento ex lege” già vigente e immanente dal 9 marzo all’(11 maggio)), dalla “possibilità di differire le udienze” a dopo il 31 luglio 2020 rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari;
IV) come si diceva, è vero invece che a decorrere dal periodo successivo, ossia dal ((12 maggio)) al ((31 luglio 2020)), è rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari una serie di poteri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; stessi poteri già rimessi sin dal 9 marzo e che, da allora, in vari tribunali han già partorito linee guida ed altre misure organizzative; inoltre ((dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti civili non sospesi, possono (non v’è l’obbligo) essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con apposito provvedimento del Ministero della giustizia));
V) quindi, dal ((12 maggio)) le udienze non sono sospese, salvo un esplicito rinvio d'ufficio a dopo il ((31 luglio 2020)) per effetto di un apposito provvedimento da attendersi da parte del capo del singolo ufficio giudiziario; se tale provvedimento preclude in ipotesi la presentazione della domanda giudiziale, allora sarà sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che potevano essere esercitati esclusivamente tramite quella; ciò accade ovviamente anche per il periodo attuale di sospensione dal 9 marzo all’((11 maggio 2020)); ma vai all'approfondimento del comma 8;
VI) sia per il “differimento ex lege” che per quello rimesso alla facoltà dei capi dei singoli uffici, nonché per la sospensione ex lege dei termini, sono previste delle eccezioni per particolari materie/procedimenti specificamente elencati, ed in genere riguardanti situazioni sostanziali e procedurali legate, tra l’altro, ai diritti fondamentali, a specifiche tutele e alla la loro fase cautelare; ma per questo non può che rimandarsi alla lettera della norma;
VII) per tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti è prevista una dichiarazione d’urgenza, non impugnabile, che in sostanza sottrae la causa all'applicazione dei primi due commi a proposito del periodo di sospensione e/o del rinvio dell’udienza ex lege o disposto dai capi dei singoli uffici giudiziari;
VIII) dal 9 marzo al ((31 luglio 2020)), coprendo l'intero periodo, una norma che si aspetta da tempo è ora stabilita solo per l'urgenza: ossia l'obbligo, insomma, di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti, anche per la costituzione e la comparsa iniziali delle parti non ancora costituite; ((sino al 31 luglio 2020 anche nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può (non è obbligatorio!) avvenire in modalità telematica, ma l’attivazione del servizio dev’essere preceduta da un provvedimento del Ministero della giustizia));
IX) ((sino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica, anche nella dimensione di copia informatica per immagine. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura));
X) l'ultima cosa da sapere e ribadire è che il presente lavoro è fatto nella prospettiva e attenzionando solo le norme del processo civile e tributario, nulla si è esaminato degli altri processi.
XI) Aggiungo una chicca.
Nascosta nel decreto-legge d.l. n. 23 dell'8 aprile 2020 un'importantissima disposizione per i tributaristi. Il primo comma dell'art. 29 prevede che le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare -esclusivamente con modalità telematiche- gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali; ciò vale anche per gli enti impostori, gli agenti della riscossione et similia.
* * *
Una rilettura comma per comma
Ci si limita ad attenzionare le sole norme che interessano i civilisti e i tributaristi.
Seguirò anche questa volta l’ordine numerico dato ai commi nell’art. 83, ma per chi ha già letto i precedenti lavori, oltre ad attenzionare le novità citate, rinvio il lettore ad alcuni nuovi approfondimenti riguardanti in particolare: il comma 8 (in tema di prescrizione dei diritti e decadenze nel periodo emergenziale), il comma 20-bis (che prevede anche per il periodo successivo lo svolgimento a distanza degli incontri di mediazione), il comma 20-ter (in tema di procura alle liti da remoto e sulla modalità pratica della certificazione della firma), il comma 21 (in tema di estensione delle stesse norme emergenziali alle giurisdizioni speciali non contemplate dal decreto-legge ed agli arbitrati rituali), il decreto-legge n. 23/2020 (in tema di obbligo esclusivo del processo telematico per i tributaristi), la mia nota finale sul famoso “Registro delle PP.AA”.
Il comma 1
estende all’((11 maggio 2020)) il termine finale del periodo di differimento ex lege delle udienze.
Riferendosi ai procedimenti “pendenti”, vi sono quindi incluse le citazioni a comparire nel predetto periodo di vacanza. Pare conveniente riportare qui che, specularmente, l’ultimo periodo del comma 2 intende altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e i termini inerenti la fase della mediazione obbligatoria (art. 17 bis del proc. tributario).
Il comma 2
nello stesso periodo di "vacanza marziale" dal 9 marzo all’((11 maggio 2020)), sospende i termini processuali per il compimento "di qualsiasi atto".
Aggiunge, poi, quanto appena detto in seno al commento di cui comma 1 a proposito della notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e dei termini inerenti la fase della mediazione obbligatoria.
Un commento più approfondito sulla portata della sospensione dei termini lo trovate nel mio lavoro intitolato a “Da Cosa a Caso a Caos - La portata della sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile” (...valida, anche ora, per la mera dilazione all'11 maggio).
Il comma 3
prevede le eccezioni a tutto quanto precede, ossia ai commi 1 e 2, e rispetto alla formulazione del 17 marzo sono ora aggiunte alcune nuove eccezioni e per il resto ripropone una formula un tantino più restrittiva di quella primitiva (ved. parti evidenziate).
E lo fa elencando espressamente i procedimenti a cui non si applica né il rinvio delle udienze né la sospensione dei termini procedurali, ossia nei seguenti casi:
cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati ((e)) ai minori allontanati dalla famiglia ((quando dal ritardo può derivare un)) grave pregiudizio ((e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona));
cause relative ((alla tutela dei minori)), ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, ((nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali));
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione MA NEI SOLI CASI IN CUI viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori E SEMPRE CHE l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in tema di t.s.o.);
procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (in tema di interruzione della gravidanza);
procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti.
In quest’ultimo caso, per sottrarre la causa al periodo di sospensione e/o al rinvio dell’udienza ex lege o disposto a dopo il ((31 luglio 2020)) con provvedimento rimesso alla facoltà dei capi dei singoli uffici giudiziari, è prevista una dichiarazione d’urgenza formulata dal capo dell'ufficio giudiziario in calce all'atto introduttivo (citazione o ricorso) per le cause già iniziate, oppure dal giudice istruttore (o dal presidente del collegio) per le cause in corso; il decreto in entrambi i casi non è impugnabile. Si presume che sia in tali casi che in quelli in materia di tutela e strumenti di protezione delle disabilità, il provvedimento giudiziale sia sollecitato dal una istanza di parte.
Di questo comma ci si è limitati al commento delle sole disposizioni utili ai civilisti (e tributaristi).
Il comma 3-bis è stato aggiunto
e concerne la materia penale.
Il comma 4
concerne la materia penale.
Il comma 5
prevede che nel frattempo, ossia nel presente periodo di vacanza marziale (9 marzo - 11 maggio) e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa (ossia quelle appena viste al comma 3), i capi degli uffici giudiziari possono adottare (non hanno l’obbligo!) numerose misure elencate al successivo comma 7, escluso, ovviamente, il rinvio delle udienze poiché già differite ex lege.
Le misure adottabili, di cui al comma 7, riguardano, tra l’altro, la limitazione e prenotazione degli accessi, la riduzione degli orari di lavoro, l’adozione di linee guida per le udienze, la celebrazione a porte chiuse delle udienze, lo svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto ((ma purché il giudice sia presente nell’ufficio giudiziario)), o mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Misure che, come si sa, alcuni tribunali hanno già adottato nel vigore del decreto dell’8 marzo.
I commi 6 e 7
si occupano del tempo e della ratio delle misure organizzative appena citate e della loro individuazione.
Tale ratio è espressa nel fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Abbiamo già visto che il comma 5 prevede che sin dal 9 marzo i capi degli uffici giudiziari potevano adottare (non hanno l’obbligo) le misure già riassunte sopra, tutte tranne quelle previste dalla lettera g) del comma 7.
Quest’ultima, per il combinato disposto col periodo temporale indicato nel comma 6, in sostanza prevede ((dal 12 maggio al 31 luglio)) la possibilità (anche qui non l'obbligo!) per i singoli capi ufficio di rinviare le udienze a data ancora successiva al ((31 luglio 2020)), quindi in sostanza a settembre 2020 (tenendo conto della sospensione feriale che si aggiunge per tutto agosto), salvo che nelle eccezioni previste per casi specifici già visti al comma 3.
Alla lettera f) la legge di conversione ha specificato che le udienze da remoto possono svolgersi ((anche se richiedono la presenza e degli ausiliari del giudice)), ((anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione)); col d.l. n. 28 si è ora voluto altresì specificare che tali udienze devono in ogni caso avvenire con ((la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario));
è stata aggiunta la lettera h-bis che prevede per il capo ufficio la possibilità di consentire lo ((svolgimento dell’attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto)). Si immagina quindi il possibile svolgimento di operazioni peritali del CTU in video conferenza.
Il comma 7-bis è stato aggiunto
per il quale, salvo espressa disposizione contraria del giudice, dal 16 aprile e il 31 maggio 2020 gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto e gli incontri sono sospesi nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto ((comma 7-bis)).
Il comma 8
prevede che per il periodo di efficacia dei provvedimenti dei capi dell’ufficio di cui al comma 7, ivi compresa la decisione di rinviare le udienze a data ancora successiva al ((31 luglio 2020)) (quindi in sostanza a settembre 2020), se tali misure precludono in ipotesi la presentazione della domanda giudiziale, allora è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse.
Ciò vale “per il periodo di efficacia” dei “provvedimenti”.
La norma può rivelarsi insidiosa su tre fronti: del Dove, del Quando, del Come.
Sul piano geografico e temporale i provvedimenti dei singoli uffici nelle diverse circoscrizioni territoriali ed anche all’interno delle medesima circoscrizione possono avere diversi termini edittali tra il 12 maggio e il 31 luglio, pertanto sarà necessario individuare il “dove” ed il “quando” si dovrebbe esercitare l’azione per evitare la decadenza o la prescrizione ed incrociare tali esigenze col provvedimento del singolo capo dell’ufficio: innanzi al tribunale, alla corte di appello, al giudice di pace, a Roma, a Catania? quel giorno di scadenza è ricompreso o escluso nel periodo di efficacia del provvedimento preclusivo emesso dal capo di quel singolo ufficio?
Sul piano del come, ossia delle attività consistenti nell’esercizio (precluso) del diritto, la norma presenta una sorta di pericolosa ridondanza, perché se essa si riferisce alla sola “presentazione della domanda giudiziale” è un conto, se invece si riferisce più genericamente, come pur dice, alle “attività precluse” allora la sua applicazione è più estesa perché le attività che possono precludere l’esercizio di un diritto nel periodo di efficacia “dei provvedimenti di cui al comma 7” sono molteplici.
Limitandoci alla “presentazione della domanda giudiziale”, il comma 7 non prevede che i capi degli uffici possono precluderne la presentazione, che può risultare preclusa solo indirettamente.
Ciò può accadere, per es., con la limitazione degli accessi presso la cancelleria o l’ufficiale giudiziario, o con i rinvii delle udienze dal 12 maggio a dopo il 31 luglio.
Ma anche in tali casi, senza pretesa d’essere esaurienti, si evidenzia come non può certo dirsi preclusa la domanda che può essere proposta con citazione notificata telematicamente o per es. in proprio tramite l’ufficio postale, né i casi in cui la domanda può essere introdotta con ricorso tramite deposito telematico.
In quanto alla domanda riconvenzionale, essa è in genere legata ad atti che possono seguire anch’essi la via telematica, anche se è vero che i termini di decadenza sono in genere legati a quell’udienza in ipotesi differita a dopo il 31 luglio 2020 dal capo di quel singolo ufficio. E se alla presentazione della domanda è legata invece la prescrizione del diritto?
Insomma, sempre nell’intento esemplificativo e non esaustivo, la “presentazione della domanda giudiziale” può dirsi preclusa, forse, nei casi in cui debba essere notificata esclusivamente a mezzo di ufficiale giudiziario (nei tanti uffici in cui non è ancora implementato il meccanismo di presentazione telematica degli atti e/o se per es. il destinatario non ha un indirizzo p.e.c. negli appositi pubblici elenchi e non si può fare altrimenti), oppure nei casi in cui si deve presentare tempestivamente ricorso presso l’ufficio del giudice di pace (poiché è ivi preclusa da sempre l’adozione del processo telematico): ma sempreché, in entrambi gli uffici (ufficiale giudiziario e giudice di pace), sia precluso l’accesso fisico per appuntamento?
Se invece il comma 8 non presenta delle ridondanze, ma intende invece avere una portata ultronea rispetto alla sola “presentazione della domanda giudiziale”, col richiamo più generico, nel periodo finale, a tutte le altre “attività precluse” dai “provvedimenti di cui al comma 7”, allora l’attività interpretativa (e l’applicazione) della norma diventa molto più difficoltosa e rischiosa: si pensi al termine di costituzione cartacea dal giudice di pace slegato dal differimento d'ufficio dell'udienza.
L’esercizio del diritto finalizzato ad evitare le decadenze o a interrompere la prescrizione può, invero, assumere forme diverse dalla mera “presentazione della domanda giudiziale”, ancorché legate ad “attività” in ipotesi precluse, anche per effetto indiretto, dai capi dei singoli uffici giudiziari.
Allo stesso modo, la prescrizione ma soprattutto le decadenze hanno un termine edittale, un dies a quo per es. legato a delle attività potenzialmente precluse e diverse dalla mera presentazione di una domanda giudiziale: si pensi all’accesso al fascicolo in ipotesi non ancora informatizzato, cui è legata la stessa possibilità di sfruttare compiutamente il termine dilatorio di difesa. Non manca immaginare anche ipotesi di diritto sostanziale legate per es. ad un termine di prescrizione, certamente avulse dalla mera presentazione di una domanda giudiziale, che tuttavia hanno bisogno di espletarsi a mezzo dell’ufficiale giudiziario, o del cancelliere (si pensi alla volontaria giurisdizione, alla perizia giurata, ecc.).
Insomma, l’applicazione del comma 8 appare rischiosa, pertanto speso apparirà giusto scrupolo operare come se non ci fosse, se possibile.
Ma il crogiuolo sul comma 8, non deve distrarci dal fatto che esso si riferisce esclusivamente alle ipotesi precluse dai provvedimenti adottati facoltativamente dai capi dei singoli uffici di cui al comma 7. Non vi sono infatti ricomprese le ipotesi di mancato esercizio del diritto coinvolte invece dai commi 1 e 2, a cui, tuttavia, possono in buona parte e in sostanza dirsi sovrapponibili le considerazioni appena svolte. Invero i primi due commi dell'art. 83 in commento non precludono per es. tutti quegli atti che si possono svolgere fuori dalle udienze di cui al comma 1, o estranei o slegati o non necessariamente dipendenti dalle attività oggetto della sospensione di cui al comma 2.
Il comma 9
concerne la materia penale.
Il comma 10
prevede che ai fini della cd. legge Pinto non si tiene conto "del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza". Ma tale inciso viene utile per spiegare meglio il meccanismo di rinvio delle udienze rimesso ai capi dei singoli uffici previsto per il regime che va dal ((12 maggio)) al ((31 luglio 2020)).
Il comma 11
prevede l'obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti. Norma che si auspica sia reintrodotta anche in tempo di pace...
In modo non facilmente intellegibile la norma, riferendosi all'art. 16-bis del d.l. 179/2012 (conv. con mod. dalla legge n. 221/2012), vuol significare insomma che anche il deposito degli atti e documenti un tempo facoltativo (comma 1-bis, per le parti non precedentemente costituite) è ora obbligatorio farlo in via "esclusivamente" telematica (comma 1), ma solo dal 9 marzo al ((31 luglio 2020)). Segue infine una regola sui pagamenti del contributo unificato et similia.
Il comma 11-bis è stato aggiunto
prevede sino al ((31 luglio 2020)) nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione l’applicazione del processo telematico con una regolazione gemella e comunque molto simile a quella prevista dal comma 11 per gli altri procedimenti. Ma l’attivazione del servizio dev’essere preceduta da un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
I commi 12 - 17, cui sono stati aggiunti il
12-bis, 12-ter, 12quater
riguardano norme innovative e di particolare rilievo per le attività e i processi penali.
In particolare, per quanto riguarda le notificazioni telematiche esse anticipano la vigenza, seppur ora circoscritta nel tempo, di alcune norme già proposte in tempo di pace per lo snellimento delle stesse comunicazioni e notificazioni, spesso defatiganti e dilatorie per i processi penali.
Il comma 12-quinquies è stato aggiunto
e riguarda sia i procedimenti penali che i procedimenti civili non sospesi, ossia quelli che si svolgeranno normalmente nel periodo emergenziale. Ed in particolare quelli che prevedono delle deliberazioni del collegio in camera di consiglio.
Dal 9 marzo 2020 al ((31 luglio 2020)), tali deliberazioni collegiali possono (non v’è l’obbligo) essere assunte mediante collegamenti da remoto e il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.
Ma occorre un previo provvedimento del Ministero della giustizia.
La norma segue con alcune specificazioni per i procedimenti penali.
Il comma 18
prevede la proroga delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.
Il comma 19
si occupa dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
I comma 20 e 20-bis (quest'ultimo aggiunto)
cercano di creare in sostanza un parallelismo tra la sospensione e il differimento delle attività processuali con il differimento e la sospensione dei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il comma 20 estende, come avviene per le attività processuali, dal 9 marzo all’((11 maggio)) la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), nei procedimenti di negoziazione assistita (ex decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, conv. legge 10 novembre 2014, n. 162), nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale, se i predetti procedimenti ((siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino all’11 maggio)). La precedente versione indicava solo i procedimenti “promossi entro il 9 marzo 2020” e poneva una condizione ora eliminata: ossia che tali procedimenti costituissero “condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Si dicono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
Mentre il comma 20-bis, prevede che dal 9 marzo al ((31 luglio 2020)) gli incontri di mediazione in ogni caso possono (non v’è l’obbligo) svolgersi in via telematica, è però necessario il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, che sotto scrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione.
Tale verbale verrà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo.
La norma segue con una delle rare disposizioni (forse l’unica?) valevoli oltre il periodo emergenziale. Infatti essa prosegue disponendo che “anche successivamente a tale periodo” gli incontri potranno essere svolti in via telematica mediante sistemi di videoconferenza, con il preventivo consenso di tutte le parti.
Il comma 20-ter è stato aggiunto
per il quale, sino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, è spiegato, in modo contorto, come nei procedimenti civili, per evitare in sostanza un incontro ravvicinato tra cliente e avvocato, il cliente può sottoscrivere da casa la procura su foglio di carta, trasformarla in file di immagine come pure per il suo documento di identità in corso di validità, quindi può trasmetterli entrambi al suo avvocato con ogni mezzo di comunicazione elettronica: non solo con la p.e.c., ma anche per email, wathsapp, ecc.
Di primo acchito, pare infine inutile la previsione per cui tale procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia: cioè le buste p.e.c. per le notificazioni e i depositi nei procedimenti civili, o per es. con la “trasmissione” tramite upload dei depositi nei procedimenti tributari.
Ricevuta la procura e il documento, l’avvocato certifica l’autografia apponendo la sua firma digitale al file-procura.
Invero, “in tempo di pace” è discusso se l’avvocato, per certificare la firma autografa del cliente su carta trasformata in file, possa limitarsi e firmare quel file con firma digitale o debba piuttosto mettere a sua volta una sua firma autografa di pugno sulla carta e poi, successivamente, trasformare la carta in file ed apporvi la firma digitale in un secondo momento solo per “dire” che quel file è conforme a quello cartaceo in suo possesso.
Il Legislatore dell’emergenza consente ora la prima soluzione, ma proprio perché il documento di carta rimane in possesso del cliente, che sta a casa sua, lontano dal difensore.
Essendo questa un’eccezione per l’emergenza, potrebbe evincersi, di contro, che la regola per le situazioni ordinarie è quella opposta: cioè, sulla procura di carta il difensore dovrebbe apporre di pugno la propria firma per certificare la firma autografa del suo cliente, poi trasformare il tutto in file e, quando occorrerà, apporvi la propria firma digitale solo per dichiarare il file conforme alla carta.
Insomma la firma digitale sul file-procura, a mio modesto avviso, salvo l’eccezione/deroga per il periodo emergenziale, di regola non vale come certificazione della firma autografa del cliente.
E ciò, per almeno tre ragioni:
primo, perché la certificazione dell'autografia della firma del cliente da una parte e l'attestazione di conformità del file al documento cartaceo dall'altra, ancorché atti brevi, spesso sostituiti da formulette o timbri, purtuttavia sono e rimangono dichiarazioni/atti distinti e separati; non possono, a mio modo di vedere, essere inclusi e conclusi con la mera apposizione di una firma digitale su un file;
secondo, perché la necessità di trasformare la carta in file ed apporvi la firma digitale si presenta quasi sempre in un momento lontano dal giorno in cui il cliente rilasciò la procura, per es. quando si deve notificare telematicamente la citazione o depositare telematicamente il ricorso;
terzo, perché sia per “certificare” l’autografia della firma del cliente sulla carta, che per “dichiarare” il file conforme alla carta, in entrambi i casi non basta apporre meramente una firma (sia essa di pugno o digitale), ma occorre una apposita attestazione cui la firma dell’avvocato si rivolge e appone; così accade (o dovrebbe accadere) che per la certificazione dell’autografia si scrive per es. “E’ autentica” collocando topograficamente tale attestazione in calce alla firma che si vuol certificare; invece per la conformità si scrive “che il documento informatico è conforme al corrispondente atto analogico in mio possesso” e questo lo si può fare collocando topograficamente l’attestazione in calce al medesimo documento o addirittura, nel processo civile telematico (PCT), collocando tale attestazione in un file separato, come per es. nella relata per le notificazioni telematiche, o in un apposito file dedicato nei depositi telematici: una cd. attestazione di conformità, che viene addirittura generata automaticamente (se si vuole) dai programmi ausiliari di creazione della famosa busta di deposito nel PCT (Atto.enc).
Il comma 21,
a differenza che in precedenza, stabilisce che le disposizioni dell’intero art. 83, in quanto compatibili, si applicano non solo ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare, ma ((anche relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal decreto-legge ed agli arbitrati rituali)).
Il comma 22
è stato abrogato, in quanto a sua volta prevedeva l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Sarà o non sarà sfuggito che il decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020 nasconde un'importantissima disposizione per i tributaristi?
Il primo comma dell'art. 29 prevede che le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare -esclusivamente con modalità telematiche- gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali; ciò vale anche per gli enti impostori, gli agenti della riscossione et similia.
Ovviamente questo vale solo per chi s'era costituito con carta al tempo in cui ciò era ancora possibile; si ricorderà che in tal caso la parte "poteva" continuare a depositare (e notificare) con la stessa modalità cartacea (comma 3 art. 2 DECRETO Min. 23/12/2013, n. 163).
Ebbene tale facoltà non è più consentita.
Nel comma 2 e 3 dello stesso art. 29, novità in tema di notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e in tema di attività del contenzioso degli enti impostori.
Nota finale sul famoso “Registro delle PP.AA”
Si approfitta di questo lavoro per ribadire il fatto per cui il Legislatore dell’emergenza rimane recidivo nel dimenticare di risolvere, per le notificazioni civili, la scoraggiante situazione di chi si ritrova a voler realizzare una notifica telematica ad una Pubblica Amministrazione e non ne trova l'indirizzo di p.e.c. nel famoso “Registro delle PP.AA” (ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12), famoso perché un buona parte dei casi manca il recapito p.e.c. cui indirizzare efficacemente gli atti giudiziari, nonostante siano passati oramai circa 8 anni dalla previsione dell’obbligo per le PP.AA. ad adempiervi: si pensi, su tutte, l’assenza di un recapito p.e.c. dell’INPS, dell’INAIL, ecc.
La situazione non tocca il processo tributario, per il quale si è più lucidamente prevista la possibilità di utilizzare a tal fine dell’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni, completo degli indirizzi p.e.c. di tutte le sedi centrali e diramazioni territoriali di tutta l’amministrazione pubblica. Norma che, si badi, un tempo era prevista anche per le notificazioni nel processo civile, poi subito modificata, con grave paradosso!
Nel frattempo che chi se ne dovrebbe occupare se ne occupi, consiglierei ai colleghi, sommessamente, di giovarsi a tale scopo, ove possibile (per es. nel rito lavoro), dell’art. 151 del codice di proc. civile a proposito delle “forme di notificazione ordinate dal giudice”, per es. fornendo al medesimo l’indirizzo p.e.c. estratto dall’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni, e la stampa dell’esito negativo della ricerca del medesimo indirizzo nel registro all’uopo inutilmente previsto, ossia il “Registro delle PP.AA” presso il Ministero della Giustizia.
Quindi chiedendo al giudice di poter essere autorizzati a notificare agli indirizzi p.e.c. trovati nell' iPA, per la stessa ratio già vista ai commi 6 e 7 dell'art. 83 in commento, ratio che in sostanza dovrebbe ora governare assurgendo ad ordine pubblico processuale dell'emergenza, ossia quella di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Mi si assolverà degli errori di questa prima scrittura nell’immediatezza.
Luigi Stissi,
avvocato del foro di Catania
avvocato del foro di Catania
Utile uno sguardo anche al raffronto tra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 83:
[modifiche art. 83 al primo maggio]