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Commento all’ART. 83 del D.L. n. 18/2020
Autore: Luigi Stissi, avv.
Data: 18-03-2020
Commento all’ART. 83 del D.L. n. 18/2020
...con un interessante spunto risolutivo delle notificazioni analogiche
L'articolo, in una precedente versione, è stato anche pubblicato sulla rivista dirittoitaliano.com
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 17/03/2020, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, preceduta dalla Relazione illustrativa e tecnica del Ministero della Giustizia già commentata nel precedente lavoro, il Legislatore dell’emergenza ha corretto il tiro del primo decreto dell’8 marzo, confermando, in maniera quasi sovrapponibile, tutte le suggestioni interpretative da noi avanzate nell’immediatezza in seno alle note già pubblicate in precedenza.
Della Relazione illustrativa che lo precedeva, da noi commentata ieri (17 marzo), il decreto ha recepito tutto, tranne l’aver spostato al 30 giugno i termini ivi previsti per il 30 maggio 2020.
Ancora una volta, le voci autorevoli che da sempre in tempo di pace ci hanno accompagnato nelle riviste e istituzioni, hanno taciuto o, meglio, come da ultimo il C.N.F., si sono limitate a ricopiare il testo dell’art. 83, sotto mentite spoglie elaborative: quasi che un avvocato non potesse leggere le medesime disposizioni nella struttura del testo ufficiale comparso in Gazzetta...
Come già detto altrove, si è persa l’ennesima occasione per rendersi utili nell’emergenza, o temerari se volete, nonostante dal primo decreto dell’8 marzo ad oggi siano passati ben 10 giorni.
Nello stesso spirito semplificativo e pragmatico del primo lavoro sul decreto dell’8 marzo, che tanto apprezzamento ha sortito nei miei più stimabili colleghi, mi limito a riproporne la medesima struttura cercando di evidenziare, con adeguata formattazione, le parti più interessanti come aggiornate a seguito dell’ultimo decreto di poche ore fa.
- LE 9 COSE PIÙ IMPORTANTI (E IMMEDIATE) DA SAPERE -
((agg. all’art. 83 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18))
In breve: il presente lavoro valga solo per civilisti e tributaristi.
E' giusto scrupolo rimettersi alla migliore scienza ed esperienza di chi legge.
Il nuovo d.l. del 17 marzo riassume ed assorbe in un unico articolo, l’art. 83, il d.l. dell’8 marzo nella sua interezza.
Sul piano temporale ((nell’art. 83)) si distinguono tre ((nuovi)) regimi.
Dal 9 marzo al ((15 aprile 2020)), la sospensione dei termini per gli atti processuali ((e, in genere, tutti i termini procedurali)); sospensione immanente e già in corso.
Nello stesso periodo, il differimento delle udienze dal 9 marzo al ((15 aprile 2020)), per cui si dovrà attendere dai singoli giudici le date di rinvio.
E’ ora specificato che ciò vale anche nei procedimenti tributari per la notifica del ricorso in primo grado nonché per i termini del reclamo e della mediazione; nonché per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione civile e commerciale, nei procedimenti di negoziazione assistita, e per tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale se sono stati promossi entro il 9 marzo 2020 e costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
((Dal 16 aprile)) al ((30 giugno 2020)), la facoltà rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari di rinviare le udienze a data ancora successiva al ((30 giugno 2020)).
Dal 9 marzo al ((30 giugno 2020)), l'obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti, anche per le parti non ancora costituite, insomma non si possono produrre in cartaceo nemmeno i primi atti e documenti di costituzione e comparsa.
Ciò premesso,
le 9 cose forse più importanti (e immediate) da sapere, paiono a chi scrive le seguenti:
I) sono differite tutte le udienze dal 9 marzo al ((15 aprile 2020)); il giorno del rinvio è ovviamente rimesso al giudice; ma attenzione ai punti VI e VII;
II) nello stesso periodo di "vacanza", ossia dal 9 marzo al ((15 aprile 2020)), sono sospesi i termini processuali per il compimento "di qualsiasi atto"; la norma non è identica, ma i principi sul computo dei termini e sulla disciplina di quanto non detto, sono certamente assimilabili a quelli che governano la sospensione feriale d'agosto; ((è stata definitivamente sfalsata)) l’idea che la norma si riferisse alle sole cause che si dovevano celebrare tra il 9 e il 22 marzo (ora 15 aprile) e/o l’idea che ci si riferisse ai soli procedimenti “pendenti”; se tali termini partivano dentro il periodo di vancanza allora ripartono dal 16 aprile; se invece cadono dentro la vacanza ma sono a ritroso allora ripartono dal 16 aprile 2020 e l’udienza del 16 e dei giorni immediatamente successivi sarà rinviata per consentirne il decorso.
III) ((è stata definitivamente sfalsata)) la primitiva idea che per gli effetti di quanto precede si debba attendere apposito provvedimento da parte dei capi dei singoli uffici giudiziari, come malamente già riporta(va) e diffonde(va) qualche improvvido collega; infatti, bisogna distinguere la 'sospensione' già vigente e immanente dal 9 marzo al 15 aprile, dalla 'possibilità di differire le udienze’ a dopo il 30 giugno 2020 rimessa ai singoli tribunali, per così dire;
IV) come si diceva, è vero invece che a decorrere dal periodo successivo, ossia dal ((16 aprile)) al ((30 giugno 2020)), è rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari una serie di poteri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; tra questi c'è il potere di adottare varie misure organizzative, tra cui la possibilità di rinviare le udienze a data ancora successiva al ((30 giugno 2020)), salvo che per particolari materie specificamente elencate;
V) quindi, dal ((16 aprile)), le udienze non sono sospese, salvo un esplicito rinvio d'ufficio a dopo il ((30 giugno 2020)) per effetto di un apposito provvedimento da attendersi da parte del capo del singolo ufficio giudiziario; se tale provvedimento preclude in ipotesi la presentazione della domanda giudiziale, allora sarà sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che potevano essere esercitati esclusivamente tramite quella; ciò accade ovviamente anche per il periodo attuale di sospensione dal 9 marzo al ((15 aprile 2020));
VI) sia per la 'sospensione' sino al ((15 aprile 2020)) già in vigore, che per la 'possibilità di differire le udienze’ a dopo il ((30 giugno 2020)) (quest'ultima rimessa ai singoli tribunali), sono previste delle eccezioni per particolari materie/procedimenti specificamente elencati, ed in genere riguardanti situazioni sostanziali e procedurali legate, tra l’altro, ai diritti fondamentali, alle tutele e alla la loro fase cautelare; ma per questo non può che rimandarsi alla lettera della norma;
VII) è lasciata infine aperta la porta ad una sorta di sub-procedimento, sia per questo periodo in corso di sospensione sino al ((15 aprile 2020)), che nel caso di specifici provvedimenti di rinvio a dopo il ((30 giugno 2020)) eventualmente adottati nei singoli tribunali; tale ‘procedimentino’, chiamiamolo così, è riservato ai processi o fasi inerenti l'esecuzione provvisoria dei provvedimenti giudiziari e la loro sospensione e, in genere, per tutti i procedimenti "la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti"; in tal caso è prevista un'istanza di parte, esitata dal capo dell'ufficio giudiziario in calce all'atto introduttivo (citazione o ricorso) per le cause non ancora iniziate, oppure dal giudice istruttore (o dal presidente del collegio) per le cause in corso; il decreto in entrambi i casi non è impugnabile;
VIII) un'unica norma sembra estendersi dal 9 marzo al ((30 giugno 2020)), coprendo l'intero periodo, ossia una norma che si aspetta da tempo, e che ora è stabilita solo per l'urgenza: ossia l'obbligo, insomma, di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti, anche per la costituzione e la comparsa iniziali delle parti non ancora costituite;
IX) l'ultima cosa da sapere e ribadire è che il presente lavoro è fatto nella prospettiva e attenzionando solo le norme del processo civile e tributario, nulla si è esaminato degli altri processi.
Per una lettura più pedante delle norme da cui si sono tratti, in questo pomeriggio di vacanza forzata, i punti che precedono, nonché per esaminare i passaggi fondamentali (parti evidenziate) dell’art. 83 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 17, e della Relazione ministeriale illustrativa e tecnica che lo precedeva: si veda quanto segue
* * *
Una rilettura più pedante ed appassionata
Ci si limita alle norme che interessano i civilisti e i tributaristi.
Sul piano temporale si distinguono i tre (nuovi) regimi già visti sopra.
Partiamo dagli ultimi due commi:
il comma 22
abroga espressamente gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
E’ una comprensibile accortezza del Legislatore dell’emergenza, che di primo acchito pare affetta da tuziorismo, stante l’ultimo comma dell’art. 77 Cost. per il quale: “I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”
Ma è pur vero che, medio tempore, le norme vigenti sino all’altro ieri, 16 marzo 2020, avranno certamente e in vario modo costituito dei rapporti processuali, per così dire. E le regole che li hanno normati non possono ora dirsi prive di efficacia ex tunc...
E forse sta qui la ragione di quell’apparente tuziorismo.
Il comma 21
come in precedenza, stabilisce che le disposizioni dell’intero art. 83, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Il comma 1
differisce tutte le udienze dal 9 marzo al ((15 aprile 2020)).
Riferendosi ai procedimenti “pendenti”, vi sono quindi incluse le citazioni a comparire nel predetto periodo di vacanza. Pare conveniente riportare qui che, specularmente, l’ultimo periodo del comma 2 intende altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e i termini inerenti la fase della mediazione obbligatoria (art. 17 bis del proc. tributario).
Il comma 2
nello stesso periodo di "vacanza marziale" dal 9 marzo al ((15 aprile 2020)), sospende i termini processuali per il compimento "di qualsiasi atto".
Aggiunge, poi, quanto appena detto in seno al commento di cui comma 1 a proposito della notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e dei termini inerenti la fase della mediazione obbligatoria.
Questa volta, a differenza che nel decreto dell’8 marzo, il Legislatore dell’emergenza ha, provvidenzialmente, ((eliminato il rinvio)) alla norma sul differimento delle udienze nei procedimenti pendenti, che tanta apprensione suscitò.
Ha così sconfessato in un sol colpo, sia l’idea bislacca per cui la norma si riferisse alle sole cause che si dovevano celebrare tra il 9 e il 22 marzo (ora 15 aprile), sia l'idea che ci si riferisse ai soli procedimenti “pendenti”.
La norma prosegue con un tuziorismo forse figlio delle precedenti diatribe, per cui da un lato elenca dei precisi atti processuali, e dall’altro chiude il cerchio dicendo sospesi ((tutti i termini procedurali)). Nella speranza che ciò non dia di nuovo adito a speculazioni teoretiche dimentiche della ratio dell’emergenza.
Insomma, ferma la sospensione di “tutti i termini procedurali”, quelli specificati riguardano i termini stabiliti:
per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione,
per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,
per le impugnazioni.
Riassumendo:
a) se tali termini iniziavano dentro il periodo di vacanza ed erano in avanti, allora ripartono il 16 aprile 2020;
b) se invece erano a ritroso e cadevano dentro la vacanza allora ripartono dal 16 aprile 2020 e l’udienza del 16 o dei giorni immediatamente successivi sarà rinviata per consentirne il decorso.
Ciò varrà anche per le citazioni a comparire ad una data intranea al periodo 9 marzo - 15 aprile 2020.
Questa volta è più completa la disciplina sul decorso dei termini:
a) si ripete che se il termine parte/comincia dentro il periodo di vacanza (9 marzo - 15 aprile) allora esso è differito e riparte dal 16 aprile (16 compreso, direi a mente dei principi sulla sospensione feriale d'agosto, insomma come vale per l'1 settembre, e come ora specificato nella Relazione illustrativa che precede la nuova norma).
b) ma questa volta è aggiunta anche una spiegazione sui termini a ritroso, dicendo che quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte dentro il periodo di vacanza (9 marzo - 15 aprile) allora l’attività (o l’udienza) con esso prevista è differita in modo da consentirne il rispetto; se per es. il termine scadeva 10 gg prima dell’udienza del 20 aprile, l’udienza stessa, ancorché non ricade tra quelle già differite d’imperio, dovrà essere ciononostante differita in modo tale che dalla ripartenza dei termini, ossia dal 16 aprile compreso, essa dia alle parti un lasso di tempo di almeno 10 giorni; quindi verrà rinviata precauzionalmente almeno al 27 aprile, secondo la natura libera o meno dei termini, oppure, ancor meglio, dopo il 31 giugno, come sembra suggerire la ratio sia del primo che di quest’ultimo decreto.
Non bisogna dimenticare che tale sistema di computazione NON si applica alle eccezioni previste al comma 3.
[il paragrafo che segue sulla portata della sospensione dei termini è oggetto di un ulteriore approfonfimento al seguente: link]
Ma, la odierna vacanza marziale determina anche una parentesi vuota, uno spazio
edittale che prolunga i termini che ricadono in quei 38 giorni , come accade per la
vacanza estiva?
Scusate il gioco di parole.
La domanda retorica solleva il dubbio sulla possibilità (o meno) che le norme
dell'emergenza abbiano prolungato nei 38 giorni (pari alla sospensione) TUTTI i
termini: ossia anche quelli che NON vi ricadono, come avviene in agosto.
Insomma, in diverse salse ci si chiede se la sospensione di cui al comma 2 dell’odierno art. 83 (già comma 2 dell’art. 1 del decreto dell’8 marzo) è assimilabile a quella d’agosto anche per ((tutti i termini procedurali)) che in essa NON ricadono, offrendo insomma una parentesi edittale di prolungamento dei termini, seppur declinandola e specificandola per il tempo (38 giorni) e le materie (tutte tranne quelle escluse dal comma 3) che invero non coincidono con quelle delle vacanze d’agosto.
Anche a seguito dell’ultimo decreto del 17 marzo, sembra potersi rispondere di NO (?).
Da un lato sembra significarlo già la stessa lettera della norma, che dice sospeso “il
decorso dei termini” mentre a questo punto era preferibile dire sospesi “i termini in
corso”.
La locuzione “il decorso dei termini” pare riferirsi solo al "compimento di qualsiasi atto" i cui termini partono/iniziano o comunque cadono dentro, in seno ai confini edittali del 9 marzo e 15 aprile. La parola “decorso” va quindi valorizzata nel senso di evocare l’inizio o la fine della corsa, ma non l’essere in corsa.
Di primo acchito una tale accezione negatoria non offre alcun vantaggio a chi, per es., il termine scade il 16 aprile, o nei giorni appresso.
E’ utile, anche per le possibili diatribe future, sapere cosa in proposito dice la Relazione illustrativa del Ministero, che di tale norma spiega il dato teleologico: “costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un alto, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro.”
Ebbene, non dare alcun vantaggio a chi in questi giorni è sottoposto a termini che, ciononostante, non scadono e sono estranei all’editto marziale:
da un lato pare compatibile con la prima ratio “di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale”, poiché sino al 30 giugno 2020 si è obbligati al deposito telematico sempre ed in tutti i casi, per cui ciascuno lo può fare da casa o dall’ufficio senza avvicinarsi fisicamente a nessuno (altra cosa riguarda le notificazioni analogiche, come vedremo per i commi 12 - 17...);
ma, dall’altro altro, non sembra affatto in sintonia con la seconda ratio “di neutralizzare ogni effetto negativo ...sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali” poiché sembra sottovalutarsi il fatto che quei diritti, in questo caso, sono tutelati dagli avvocati tramite il compimento di quegli atti processuali; avvocati a cui in tal senso viene quindi negata quella vacanza, ossia quel respiro di 38 giorni funzionale sia a loro che soprattutto alla tutela dei diritti dei loro assistiti.
Comunque sia, la lettera della norma pare in tal senso invincibile.
E il senso negativo, o negatorio di quella auspicabile vacanza, sembra rafforzato dalle specificazioni sulla disciplina dei termini in avanti e a ritroso, che come abbiamo già visto sembra legare la sospensione ai termini decorrenti e intranei alla vacanza marziale, appunto, e non a quelli ad essa estranei. Non sarà sfuggito che la stessa Relazione nella parte già riportata evoca anch’essa il “decorso”: “per effetto del potenziale decorso dei termini processuali”, dice.
D’altronde, visto quel che accade nelle professioni sanitarie, son certo che nella peggiore ipotesi i colleghi non se ne avranno a male di questa mancata, ulteriore e potenziale, vacanza. Da quel preciso punto di vista, il Legislatore sembra voler equiparare la posizione dell’avvocato a cui i termini scadono dopo il 15 aprile, al collega a cui i termini scadevano prima del 9 marzo. E non sarà un dramma!
Riassumendo, quindi, i termini stabiliti per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione; per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi; per le impugnazioni, e “tutti i termini procedurali”:
a) se iniziano dentro la vancanza allora ripartono dal 16 aprile;
b) se cadono dentro la vacanza marziale ma sono a ritroso, ripartono dal 16 aprile 2020 e l’udienza del 16 o dei giorni immediatamente successivi sarà rinviata per consentirne il decorso;
c) i termini estranei alla vacanza marziale, continuano a correre ciononostante?
Ma come sempre rimetto a ciascun lettore l'ultima parola, su una tesi peraltro formulata a caldo al mero scopo di offrire spunti di riflessione ai miei venticinque lettori.
Che fine fanno le questioni, gli incidenti e i relativi rapporti sorti a mente o a cagione del decreto dell’8 marzo ora sostituito nella sua interezza?
Già si diceva del fatto che il comma 22 dell’odierno art. 83 abroga espressamente gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
E’ una comprensibile accortezza del Legislatore dell’emergenza, forse atta a salvare o comunque offrire uno spunto di rimedio al fatto che, medio tempore, le norme vigenti sino a ieri l’altro, 16 marzo 2020, avranno certamente e in vario modo costituito dei rapporti, incidenti o variopinte situazioni processuali: e le regole che li hanno normati non possono ora dirsi prive di efficacia ex tunc come si potrebbe dire per buona parte delle disposizioni di un decreto divenuto inefficace perchè non convertito in legge.
Escludendo l’ipotesi che, semmai ce ne fosse bisogno, le Camere regoleranno con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (parafrasando la chiusura dell’ultimo comma dell’art. 77 Cost.), non passerà inosservato agli operatori del diritto che, per un tale stato di cose, provvidenziale in ultimo potrebbe risultare l’istituto della rimessione in termini (se richiesta...), la cui ratio si adatta e sembra pensata apposta per risolvere situazioni figlie di un'emergenza come quella attuale.
Rimedio che, si spera, in tal senso verrà applicato, evitando ogni speculazione meramente teoretica, estranea ai principi di ragionevolezza e di effettività della giustizia e, in primis, alla stessa ratio cui bisogna declinare l’interpretazione ed applicazione di quello che attualmente si può ben chiamare e dire ordine pubblico processuale dell’emergenza...
Il comma 3
ripropone la medesima norma dell’8 marzo, prevedendo le eccezioni a tutto quanto precede, ossia ai commi 1 e 2.
E lo fa elencando espressamente i procedimenti a cui non si applica né il rinvio delle udienze né la sospensione dei termini procedurali, prevedendo poi un sub-procedimento per tutti i casi imprevedibili.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano innanzitutto nei seguenti casi:
cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione MA NEI SOLI CASI IN CUI viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori E SEMPRE CHE l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in tema di t.s.o.);
procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (in tema di interruzione della gravidanza);
procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile.
Come si diceva, anche questa volta la norma prevede infine una sorta di sub-procedimento.
Tale procedimentino, chiamiamolo così, è riservato ai procedimenti inerenti l'esecuzione provvisoria dei provvedimenti giudiziari e/o la loro sospensione (artt. 283, 351 e 373 c.p.c. espressamente richiamati), e, in genere, per tutti i procedimenti "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".
In tal caso è prevista un'istanza di parte, esitata dal capo dell'ufficio giudiziario in calce all'atto introduttivo (citazione o ricorso) per le cause già iniziate, oppure dal giudice istruttore (o dal presidente del collegio) per le cause in corso; il decreto in entrambi i casi non è impugnabile.
Di questo comma ci si è limitati al commento delle sole disposizioni utili ai civilisti (e tributaristi).
Il comma 4
concerne la materia penale.
Il comma 5
prevede che nel frattempo, ossia nel presente periodo di vacanza marziale (9 marzo - 15 aprile) e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa (ossia quelle appena viste al comma 3), i capi degli uffici giudiziari possono adottare (non hanno l’obbligo!) alcune misure quali la limitazione degli accessi, la riduzione degli orari di lavoro, la celebrazione a porte chiuse delle udienze, lo svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto, o mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Misure che, come si sa, alcuni tribunali hanno già adottato nel vigore del decreto dell’8 marzo.
A tal proposito si segnala come interessantissimo il provvedimento del giudice catanese del lavoro in tema di svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto, al link in calce, che rinvia anche al Provvedimento previsto dall'art. 2 dal Decreto Legge n. 11 del 2020, in tema di svolgimento delle udienze da remoto.
I commi 6 e 7
si occupano del tempo e della ratio delle misure organizzative e della loro individuazione.
Tale ratio è espressa nel fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Abbiamo già visto che il comma 5 prevede che sin dal 9 marzo i capi degli uffici giudiziari possono adottare (non hanno l’obbligo) le misure già riassunte sopra, tutte tranne quelle previste dalla lettera g) del comma 7 la quale, per il combinato disposto col periodo temporale indicato nel comma 6, in sostanza prevede la possibilità (anche qui non l'obbligo!) per i singoli capi ufficio di rinviare le udienze a data ancora successiva al ((30 giugno 2020)), salvo che nelle eccezioni previste per casi specifici già visti al comma 3.
Il comma 8
prevede che nel caso in cui il provvedimento dei capi dei singoli uffici precluda in ipotesi la presentazione della domanda giudiziale, allora è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che potevano essere esercitati esclusivamente tramite quella.
Ciò varrà ovviamente anche per il periodo attuale di sospensione dal 9 marzo al ((15 aprile 2020)).
Il comma 9
concerne la materia penale.
Il comma 10
prevede che ai fini della cd. legge Pinto non si tiene conto "del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza". Ma tale inciso viene utile per spiegare meglio il meccanismo di rinvio delle udienze rimesso ai capi dei singoli uffici previsto per il regime che va dal ((16 aprile)) al ((30 giugno 2020)).
Il comma 11
prevede quel che si diceva essere il terzo dei regimi temporali distinguibili all'interno del decreto esaminato. Ossia l'obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti. Norma che si auspica sia reintrodotta anche in tempo di pace...
In modo non facilmente intellegibile la norma, riferendosi all'art. 16-bis del d.l. 179/2012 (conv. legge n. 221/2012), vuol significare insomma che anche il deposito degli atti e documenti un tempo facoltativo (comma 1-bis, per le parti non precedentemente costituite) è ora obbligatorio farlo in via "esclusivamente" telematica (comma 1), ma solo dal 9 marzo al ((30 giugno 2020)).
I commi 12 - 17
riguardano processi e norme penali.
In particolare i commi da 13 a 15 si occupano, tra l’altro, delle notificazioni, agevolando in sostanza quelle telematiche ed anticipando la vigenza, seppur ora circoscritta nel tempo, di alcune norme già proposte in tempo di pace, per lo snellimento delle stesse comunicazioni e notificazioni, spesso defatiganti e dilatorie per i processi penali.
Ma si approfitta di questo paragrafo per evidenziare il fatto per cui il Legislatore dell’emergenza ha dimenticato di risolvere, nelle notificazioni civili, la scoraggiante situazione di chi si ritrova a voler realizzare una notifica telematica ad una Pubblica Amministrazione e non ne trova l'indirizzo di p.e.c. nel famoso “Registro delle PP.AA” (ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12), famoso perché nella stragrande maggioranza dei casi manca il recapito p.e.c. cui indirizzare efficacemente gli atti giudiziari nonostante siano passati oramai circa 8 anni dalla previsione dell’obbligo per le PP.AA. ad adempiervi: si pensi, su tutte, l’assenza di un recapito p.e.c. dell’INPS, dell’INAIL, ecc.
In questi casi l'avvocato dovrebbe recarsi fisicamente dall'ufficiale giudiziario per notificare in analogico/cartaceo, o presso le poste a notificare in proprio.
La situazione che non tocca il processo tributario, per il quale si è più intelligentemente prevista la possibilità di utilizzare a tal fine dell’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni, completo degli indirizzi p.e.c. di tutte le sedi centrali e diramazioni territoriali di tutta l’amministrazione pubblica. Norma che, si badi, un tempo era prevista anche per le notificazioni nel processo civile, poi subito modificata, con grave paradosso!
Nel frattempo che chi se ne dovrebbe se ne occupi, consiglierei ai colleghi, sommessamente, di giovarsi a tale scopo, ove possibile (per es. nel rito lavoro), dell’art. 151 del codice di proc. civile a proposito delle “forme di notificazione ordinate dal giudice”, per es. fornendo al medesimo l’indirizzo p.e.c. estratto dall’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni, e la stampa dell’esito negativo della ricerca del medesimo indirizzo nel registro all’uopo inutilmente previsto, ossia il “Registro delle PP.AA” presso il Ministero della Giustizia.
Quindi chiedendo al giudice di poter essere autorizzati a notificare agli indirizzi p.e.c. trovati nell' iPA, per la stessa ratio già vista ai commi 6 e 7 dell'art. 83 in commento, ratio che in sostanza dovrebbe ora governare assurgendo ad ordine pubblico processuale dell'emergenza, ossia quella di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Il comma 19
si occupa dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Il comma 20
prevede dal 9 marzo al ((15 aprile 2020)) la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), nei procedimenti di negoziazione assistita (ex decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, conv. legge 10 novembre 2014, n. 162), nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale se i predetti procedimenti sono stati promossi entro il 9 marzo 2020 e costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
I commi 21 e 22
sono già stati commentanti in via preliminare.
Mi si assolverà degli errori di questa prima scrittura nell’immediatezza.
Ciò varrà anche per le citazioni a comparire ad una data intranea al periodo 9 marzo - 15 aprile 2020.
Questa volta è più completa la disciplina sul decorso dei termini:
a) si ripete che se il termine parte/comincia dentro il periodo di vacanza (9 marzo - 15 aprile) allora esso è differito e riparte dal 16 aprile (16 compreso, direi a mente dei principi sulla sospensione feriale d'agosto, insomma come vale per l'1 settembre, e come ora specificato nella Relazione illustrativa che precede la nuova norma).
b) ma questa volta è aggiunta anche una spiegazione sui termini a ritroso, dicendo che quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte dentro il periodo di vacanza (9 marzo - 15 aprile) allora l’attività (o l’udienza) con esso prevista è differita in modo da consentirne il rispetto; se per es. il termine scadeva 10 gg prima dell’udienza del 20 aprile, l’udienza stessa, ancorché non ricade tra quelle già differite d’imperio, dovrà essere ciononostante differita in modo tale che dalla ripartenza dei termini, ossia dal 16 aprile compreso, essa dia alle parti un lasso di tempo di almeno 10 giorni; quindi verrà rinviata precauzionalmente almeno al 27 aprile, secondo la natura libera o meno dei termini, oppure, ancor meglio, dopo il 31 giugno, come sembra suggerire la ratio sia del primo che di quest’ultimo decreto.
Non bisogna dimenticare che tale sistema di computazione NON si applica alle eccezioni previste al comma 3.
[il paragrafo che segue sulla portata della sospensione dei termini è oggetto di un ulteriore approfonfimento al seguente: link]
Ma, la odierna vacanza marziale determina anche una parentesi vuota, uno spazio
edittale che prolunga i termini che ricadono in quei 38 giorni , come accade per la
vacanza estiva?
Scusate il gioco di parole.
La domanda retorica solleva il dubbio sulla possibilità (o meno) che le norme
dell'emergenza abbiano prolungato nei 38 giorni (pari alla sospensione) TUTTI i
termini: ossia anche quelli che NON vi ricadono, come avviene in agosto.
Insomma, in diverse salse ci si chiede se la sospensione di cui al comma 2 dell’odierno art. 83 (già comma 2 dell’art. 1 del decreto dell’8 marzo) è assimilabile a quella d’agosto anche per ((tutti i termini procedurali)) che in essa NON ricadono, offrendo insomma una parentesi edittale di prolungamento dei termini, seppur declinandola e specificandola per il tempo (38 giorni) e le materie (tutte tranne quelle escluse dal comma 3) che invero non coincidono con quelle delle vacanze d’agosto.
Anche a seguito dell’ultimo decreto del 17 marzo, sembra potersi rispondere di NO (?).
Da un lato sembra significarlo già la stessa lettera della norma, che dice sospeso “il
decorso dei termini” mentre a questo punto era preferibile dire sospesi “i termini in
corso”.
La locuzione “il decorso dei termini” pare riferirsi solo al "compimento di qualsiasi atto" i cui termini partono/iniziano o comunque cadono dentro, in seno ai confini edittali del 9 marzo e 15 aprile. La parola “decorso” va quindi valorizzata nel senso di evocare l’inizio o la fine della corsa, ma non l’essere in corsa.
Di primo acchito una tale accezione negatoria non offre alcun vantaggio a chi, per es., il termine scade il 16 aprile, o nei giorni appresso.
E’ utile, anche per le possibili diatribe future, sapere cosa in proposito dice la Relazione illustrativa del Ministero, che di tale norma spiega il dato teleologico: “costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un alto, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall’altro.”
Ebbene, non dare alcun vantaggio a chi in questi giorni è sottoposto a termini che, ciononostante, non scadono e sono estranei all’editto marziale:
da un lato pare compatibile con la prima ratio “di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale”, poiché sino al 30 giugno 2020 si è obbligati al deposito telematico sempre ed in tutti i casi, per cui ciascuno lo può fare da casa o dall’ufficio senza avvicinarsi fisicamente a nessuno (altra cosa riguarda le notificazioni analogiche, come vedremo per i commi 12 - 17...);
ma, dall’altro altro, non sembra affatto in sintonia con la seconda ratio “di neutralizzare ogni effetto negativo ...sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali” poiché sembra sottovalutarsi il fatto che quei diritti, in questo caso, sono tutelati dagli avvocati tramite il compimento di quegli atti processuali; avvocati a cui in tal senso viene quindi negata quella vacanza, ossia quel respiro di 38 giorni funzionale sia a loro che soprattutto alla tutela dei diritti dei loro assistiti.
Comunque sia, la lettera della norma pare in tal senso invincibile.
E il senso negativo, o negatorio di quella auspicabile vacanza, sembra rafforzato dalle specificazioni sulla disciplina dei termini in avanti e a ritroso, che come abbiamo già visto sembra legare la sospensione ai termini decorrenti e intranei alla vacanza marziale, appunto, e non a quelli ad essa estranei. Non sarà sfuggito che la stessa Relazione nella parte già riportata evoca anch’essa il “decorso”: “per effetto del potenziale decorso dei termini processuali”, dice.
D’altronde, visto quel che accade nelle professioni sanitarie, son certo che nella peggiore ipotesi i colleghi non se ne avranno a male di questa mancata, ulteriore e potenziale, vacanza. Da quel preciso punto di vista, il Legislatore sembra voler equiparare la posizione dell’avvocato a cui i termini scadono dopo il 15 aprile, al collega a cui i termini scadevano prima del 9 marzo. E non sarà un dramma!
Riassumendo, quindi, i termini stabiliti per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione; per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi; per le impugnazioni, e “tutti i termini procedurali”:
a) se iniziano dentro la vancanza allora ripartono dal 16 aprile;
b) se cadono dentro la vacanza marziale ma sono a ritroso, ripartono dal 16 aprile 2020 e l’udienza del 16 o dei giorni immediatamente successivi sarà rinviata per consentirne il decorso;
c) i termini estranei alla vacanza marziale, continuano a correre ciononostante?
Ma come sempre rimetto a ciascun lettore l'ultima parola, su una tesi peraltro formulata a caldo al mero scopo di offrire spunti di riflessione ai miei venticinque lettori.
Che fine fanno le questioni, gli incidenti e i relativi rapporti sorti a mente o a cagione del decreto dell’8 marzo ora sostituito nella sua interezza?
Già si diceva del fatto che il comma 22 dell’odierno art. 83 abroga espressamente gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
E’ una comprensibile accortezza del Legislatore dell’emergenza, forse atta a salvare o comunque offrire uno spunto di rimedio al fatto che, medio tempore, le norme vigenti sino a ieri l’altro, 16 marzo 2020, avranno certamente e in vario modo costituito dei rapporti, incidenti o variopinte situazioni processuali: e le regole che li hanno normati non possono ora dirsi prive di efficacia ex tunc come si potrebbe dire per buona parte delle disposizioni di un decreto divenuto inefficace perchè non convertito in legge.
Escludendo l’ipotesi che, semmai ce ne fosse bisogno, le Camere regoleranno con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (parafrasando la chiusura dell’ultimo comma dell’art. 77 Cost.), non passerà inosservato agli operatori del diritto che, per un tale stato di cose, provvidenziale in ultimo potrebbe risultare l’istituto della rimessione in termini (se richiesta...), la cui ratio si adatta e sembra pensata apposta per risolvere situazioni figlie di un'emergenza come quella attuale.
Rimedio che, si spera, in tal senso verrà applicato, evitando ogni speculazione meramente teoretica, estranea ai principi di ragionevolezza e di effettività della giustizia e, in primis, alla stessa ratio cui bisogna declinare l’interpretazione ed applicazione di quello che attualmente si può ben chiamare e dire ordine pubblico processuale dell’emergenza...
Il comma 3
ripropone la medesima norma dell’8 marzo, prevedendo le eccezioni a tutto quanto precede, ossia ai commi 1 e 2.
E lo fa elencando espressamente i procedimenti a cui non si applica né il rinvio delle udienze né la sospensione dei termini procedurali, prevedendo poi un sub-procedimento per tutti i casi imprevedibili.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano innanzitutto nei seguenti casi:
cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione MA NEI SOLI CASI IN CUI viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori E SEMPRE CHE l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in tema di t.s.o.);
procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (in tema di interruzione della gravidanza);
procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile.
Come si diceva, anche questa volta la norma prevede infine una sorta di sub-procedimento.
Tale procedimentino, chiamiamolo così, è riservato ai procedimenti inerenti l'esecuzione provvisoria dei provvedimenti giudiziari e/o la loro sospensione (artt. 283, 351 e 373 c.p.c. espressamente richiamati), e, in genere, per tutti i procedimenti "la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti".
In tal caso è prevista un'istanza di parte, esitata dal capo dell'ufficio giudiziario in calce all'atto introduttivo (citazione o ricorso) per le cause già iniziate, oppure dal giudice istruttore (o dal presidente del collegio) per le cause in corso; il decreto in entrambi i casi non è impugnabile.
Di questo comma ci si è limitati al commento delle sole disposizioni utili ai civilisti (e tributaristi).
Il comma 4
concerne la materia penale.
Il comma 5
prevede che nel frattempo, ossia nel presente periodo di vacanza marziale (9 marzo - 15 aprile) e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa (ossia quelle appena viste al comma 3), i capi degli uffici giudiziari possono adottare (non hanno l’obbligo!) alcune misure quali la limitazione degli accessi, la riduzione degli orari di lavoro, la celebrazione a porte chiuse delle udienze, lo svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto, o mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni con la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Misure che, come si sa, alcuni tribunali hanno già adottato nel vigore del decreto dell’8 marzo.
A tal proposito si segnala come interessantissimo il provvedimento del giudice catanese del lavoro in tema di svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto, al link in calce, che rinvia anche al Provvedimento previsto dall'art. 2 dal Decreto Legge n. 11 del 2020, in tema di svolgimento delle udienze da remoto.
I commi 6 e 7
si occupano del tempo e della ratio delle misure organizzative e della loro individuazione.
Tale ratio è espressa nel fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Abbiamo già visto che il comma 5 prevede che sin dal 9 marzo i capi degli uffici giudiziari possono adottare (non hanno l’obbligo) le misure già riassunte sopra, tutte tranne quelle previste dalla lettera g) del comma 7 la quale, per il combinato disposto col periodo temporale indicato nel comma 6, in sostanza prevede la possibilità (anche qui non l'obbligo!) per i singoli capi ufficio di rinviare le udienze a data ancora successiva al ((30 giugno 2020)), salvo che nelle eccezioni previste per casi specifici già visti al comma 3.
Il comma 8
prevede che nel caso in cui il provvedimento dei capi dei singoli uffici precluda in ipotesi la presentazione della domanda giudiziale, allora è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che potevano essere esercitati esclusivamente tramite quella.
Ciò varrà ovviamente anche per il periodo attuale di sospensione dal 9 marzo al ((15 aprile 2020)).
Il comma 9
concerne la materia penale.
Il comma 10
prevede che ai fini della cd. legge Pinto non si tiene conto "del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza". Ma tale inciso viene utile per spiegare meglio il meccanismo di rinvio delle udienze rimesso ai capi dei singoli uffici previsto per il regime che va dal ((16 aprile)) al ((30 giugno 2020)).
Il comma 11
prevede quel che si diceva essere il terzo dei regimi temporali distinguibili all'interno del decreto esaminato. Ossia l'obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti. Norma che si auspica sia reintrodotta anche in tempo di pace...
In modo non facilmente intellegibile la norma, riferendosi all'art. 16-bis del d.l. 179/2012 (conv. legge n. 221/2012), vuol significare insomma che anche il deposito degli atti e documenti un tempo facoltativo (comma 1-bis, per le parti non precedentemente costituite) è ora obbligatorio farlo in via "esclusivamente" telematica (comma 1), ma solo dal 9 marzo al ((30 giugno 2020)).
I commi 12 - 17
riguardano processi e norme penali.
In particolare i commi da 13 a 15 si occupano, tra l’altro, delle notificazioni, agevolando in sostanza quelle telematiche ed anticipando la vigenza, seppur ora circoscritta nel tempo, di alcune norme già proposte in tempo di pace, per lo snellimento delle stesse comunicazioni e notificazioni, spesso defatiganti e dilatorie per i processi penali.
Ma si approfitta di questo paragrafo per evidenziare il fatto per cui il Legislatore dell’emergenza ha dimenticato di risolvere, nelle notificazioni civili, la scoraggiante situazione di chi si ritrova a voler realizzare una notifica telematica ad una Pubblica Amministrazione e non ne trova l'indirizzo di p.e.c. nel famoso “Registro delle PP.AA” (ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12), famoso perché nella stragrande maggioranza dei casi manca il recapito p.e.c. cui indirizzare efficacemente gli atti giudiziari nonostante siano passati oramai circa 8 anni dalla previsione dell’obbligo per le PP.AA. ad adempiervi: si pensi, su tutte, l’assenza di un recapito p.e.c. dell’INPS, dell’INAIL, ecc.
In questi casi l'avvocato dovrebbe recarsi fisicamente dall'ufficiale giudiziario per notificare in analogico/cartaceo, o presso le poste a notificare in proprio.
La situazione che non tocca il processo tributario, per il quale si è più intelligentemente prevista la possibilità di utilizzare a tal fine dell’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni, completo degli indirizzi p.e.c. di tutte le sedi centrali e diramazioni territoriali di tutta l’amministrazione pubblica. Norma che, si badi, un tempo era prevista anche per le notificazioni nel processo civile, poi subito modificata, con grave paradosso!
Nel frattempo che chi se ne dovrebbe se ne occupi, consiglierei ai colleghi, sommessamente, di giovarsi a tale scopo, ove possibile (per es. nel rito lavoro), dell’art. 151 del codice di proc. civile a proposito delle “forme di notificazione ordinate dal giudice”, per es. fornendo al medesimo l’indirizzo p.e.c. estratto dall’ iPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni, e la stampa dell’esito negativo della ricerca del medesimo indirizzo nel registro all’uopo inutilmente previsto, ossia il “Registro delle PP.AA” presso il Ministero della Giustizia.
Quindi chiedendo al giudice di poter essere autorizzati a notificare agli indirizzi p.e.c. trovati nell' iPA, per la stessa ratio già vista ai commi 6 e 7 dell'art. 83 in commento, ratio che in sostanza dovrebbe ora governare assurgendo ad ordine pubblico processuale dell'emergenza, ossia quella di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
Il comma 19
si occupa dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione.
Il comma 20
prevede dal 9 marzo al ((15 aprile 2020)) la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione (ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), nei procedimenti di negoziazione assistita (ex decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, conv. legge 10 novembre 2014, n. 162), nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale se i predetti procedimenti sono stati promossi entro il 9 marzo 2020 e costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
I commi 21 e 22
sono già stati commentanti in via preliminare.
Mi si assolverà degli errori di questa prima scrittura nell’immediatezza.
Luigi Stissi,
avvocato del foro di Catania
avvocato del foro di Catania
L'articolo, in una precedente versione, è stato anche pubblicato sulla rivista dirittoitaliano.com
Utile uno sguardo anche al testo dell'art. 83 annotato:
[DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18]
La Relazione ministeriale che lo precede:
[Relazione illustrativa e tecnica]
Il primo decreto legge dell’8 marzo:
[DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11.pdf]
il Provvedimento del giudice catanese del lavoro in tema di svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto:
[ord. 12 marzo 2020]
il Provvedimento previsto dall'art. 2 dal Decreto Legge n. 11 del 2020, in tema di svolgimento delle udienze da remoto:
[Provvedimento previsto dall'art. 2 dal Decreto Legge n. 11 del 2020]
Utile uno sguardo anche al testo dell'art. 83 annotato:
[DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18]
La Relazione ministeriale che lo precede:
[Relazione illustrativa e tecnica]
Il primo decreto legge dell’8 marzo:
[DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11.pdf]
il Provvedimento del giudice catanese del lavoro in tema di svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto:
[ord. 12 marzo 2020]
il Provvedimento previsto dall'art. 2 dal Decreto Legge n. 11 del 2020, in tema di svolgimento delle udienze da remoto:
[Provvedimento previsto dall'art. 2 dal Decreto Legge n. 11 del 2020]