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Prima lettura del D.L. 8 marzo 2020
Autore: Luigi Stissi, avv.
Data: 09-03-2020
Prima lettura
spassionata
del DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11
emesso per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19
- LE 9 COSE PIÙ IMPORTANTI (E IMMEDIATE) DA SAPERE -
In breve: il presente lavoro valga solo per civilisti e tributaristi.
E' giusto scrupolo rimettersi alla migliore scienza ed esperienza di chi legge.
Una premessa pare indispensabile.
Sul piano temporale nel decreto si distinguono tre regimi temporali.
Dal 9 al 22 marzo 2020, la sospensione dei termini per gli atti processuali, immanente e già in corso. Nello stesso periodo, il differimento delle udienze dal 9 al 22 marzo, per cui si dovrà attendere dai singoli giudici le date di rinvio.
Dal 23 marzo al 31 maggio 2020, la facoltà rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari di rinviare le udienze a data ancora successiva al 31 maggio 2020.
Dal 9 marzo al 31 maggio 2020, l'obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti, anche per le parti non ancora costituite, insomma non si possono produrre in cartaceo nemmeno i primi atti e documenti di costituzione e comparsa.
Ciò premesso, le 9 cose forse più importanti (e immediate) da sapere, paiono a chi scrive le seguenti:
I) sono differite tutte le udienze dal 9 al 22 marzo 2020; il giorno del rinvio è ovviamente rimesso al giudice; ma attenzione ai punti VI e VII;
II) nello stesso periodo di "vacanza", ossia dal 9 al 22 marzo 2020, sono sospesi i termini processuali per il compimento "di qualsiasi atto"; la norma non è identica, ma i principi sul computo dei termini e sulla disciplina di quanto non detto, sono certamente assimilabili a quelli che governano la sospensione feriale d'agosto;
III) pare quindi falsa l'idea che per gli effetti di quanto precede si debba attendere apposito provvedimento da parte dei capi dei singoli uffici giudiziari, come malamente già riporta e diffonde qualche sprovveduto collega; bisogna distinguere la 'sospensione' già vigente e immanente, dalla 'possibilità di differire le udienze a dopo il 31 maggio 2020' rimessa ai singoli tribunali, per così dire;
IV) infatti è vero invece che a decorrere dal periodo successivo, ossia dal 23 marzo al 31 maggio 2020, è rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari una serie di poteri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; tra questi c'è il potere di adottare varie misure organizzative, tra cui la possibilità di rinviare le udienze a data ancora successiva al 31 maggio 2020, salvo che per particolari materie specificamente elencate;
V) quindi, dal 23 marzo, le udienze non sono sospese, salvo un esplicito rinvio d'ufficio a dopo il 31 maggio 2020 per effetto di un apposito provvedimento del capo del singolo ufficio giudiziario; se tale provvedimento preclude in ipotesi la presentazione della domanda giudiziale, allora sarà sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che potevano essere esercitati esclusivamente tramite quella; ciò accade ovviamente anche per il periodo attuale di sospensione dal 9 al 22 marzo 2020;
VI) sia per la 'sospensione' sino al 22 marzo 2020 già in vigore, che per la 'possibilità di differire le udienze a dopo il 31 maggio 2020' (quest'ultima rimessa ai singoli tribunali), sono previste delle eccezioni per particolari materie/procedimenti specificamente elencati, ed in genere riguardanti i diritti fondamentali e la loro fase cautelare; ma per questo non può che rimandarsi alla lettera della norma;
VII) è lasciata infine aperta la porta ad una sorta di sub-procedimento, sia per questo periodo in corso di sospensione sino al 22 marzo, che nel caso di specifici provvedimenti di rinvio a dopo il 31 maggio 2020 eventualmente adottati nei singoli tribunali; tale ‘procedimentino’, chiamiamolo così, è riservato ai processi o fasi inerenti l'esecuzione provvisoria dei provvedimenti giudiziari e la loro sospensione e, in genere, per tutti i procedimenti "la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti"; in tal caso è prevista un'istanza di parte, esitata dal capo dell'ufficio giudiziario in calce all'atto introduttivo (citazione o ricorso) per le cause non ancora iniziate, oppure dal giudice istruttore (o dal presidente del collegio) per le cause in corso; il decreto in entrambi i casi non è impugnabile;
VIII) un'unica norma sembra estendersi dal 9 marzo al 31 maggio 2020, coprendo l'intero periodo, ossia una norma che si aspetta da tempo, e che ora è stabilita solo per l'urgenza: ossia l'obbligo, insomma, di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti, anche per la costituzione e la comparsa iniziali delle parti non ancora costituite;
IX) l'ultima cosa da sapere e ribadire è che il presente lavoro è fatto nella prospettiva e attenzionando solo le norme del processo civile e tributario, nulla si è esaminato degli altri processi né il precedente decreto legge (n. 9 del 2 marzo 2020) che non viene toccato dal presente e che riguarda le zone interessare dai focolai epidemici.
Per una lettura più pedante, ancorché spassionata, delle norme da cui si sono tratti in questo pomeriggio di vacanza i punti che precedono,
nonché per esaminare i passaggi fondamentali (parti evidenziate) del DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11, che invero è stato malamente redatto utilizzando elenchi di lettere e numeri che si alternano e confondono tra loro:
si veda quanto segue
E' giusto scrupolo rimettersi alla migliore scienza ed esperienza di chi legge.
Una premessa pare indispensabile.
Sul piano temporale nel decreto si distinguono tre regimi temporali.
Dal 9 al 22 marzo 2020, la sospensione dei termini per gli atti processuali, immanente e già in corso. Nello stesso periodo, il differimento delle udienze dal 9 al 22 marzo, per cui si dovrà attendere dai singoli giudici le date di rinvio.
Dal 23 marzo al 31 maggio 2020, la facoltà rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari di rinviare le udienze a data ancora successiva al 31 maggio 2020.
Dal 9 marzo al 31 maggio 2020, l'obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti, anche per le parti non ancora costituite, insomma non si possono produrre in cartaceo nemmeno i primi atti e documenti di costituzione e comparsa.
Ciò premesso, le 9 cose forse più importanti (e immediate) da sapere, paiono a chi scrive le seguenti:
I) sono differite tutte le udienze dal 9 al 22 marzo 2020; il giorno del rinvio è ovviamente rimesso al giudice; ma attenzione ai punti VI e VII;
II) nello stesso periodo di "vacanza", ossia dal 9 al 22 marzo 2020, sono sospesi i termini processuali per il compimento "di qualsiasi atto"; la norma non è identica, ma i principi sul computo dei termini e sulla disciplina di quanto non detto, sono certamente assimilabili a quelli che governano la sospensione feriale d'agosto;
III) pare quindi falsa l'idea che per gli effetti di quanto precede si debba attendere apposito provvedimento da parte dei capi dei singoli uffici giudiziari, come malamente già riporta e diffonde qualche sprovveduto collega; bisogna distinguere la 'sospensione' già vigente e immanente, dalla 'possibilità di differire le udienze a dopo il 31 maggio 2020' rimessa ai singoli tribunali, per così dire;
IV) infatti è vero invece che a decorrere dal periodo successivo, ossia dal 23 marzo al 31 maggio 2020, è rimessa ai capi dei singoli uffici giudiziari una serie di poteri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; tra questi c'è il potere di adottare varie misure organizzative, tra cui la possibilità di rinviare le udienze a data ancora successiva al 31 maggio 2020, salvo che per particolari materie specificamente elencate;
V) quindi, dal 23 marzo, le udienze non sono sospese, salvo un esplicito rinvio d'ufficio a dopo il 31 maggio 2020 per effetto di un apposito provvedimento del capo del singolo ufficio giudiziario; se tale provvedimento preclude in ipotesi la presentazione della domanda giudiziale, allora sarà sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che potevano essere esercitati esclusivamente tramite quella; ciò accade ovviamente anche per il periodo attuale di sospensione dal 9 al 22 marzo 2020;
VI) sia per la 'sospensione' sino al 22 marzo 2020 già in vigore, che per la 'possibilità di differire le udienze a dopo il 31 maggio 2020' (quest'ultima rimessa ai singoli tribunali), sono previste delle eccezioni per particolari materie/procedimenti specificamente elencati, ed in genere riguardanti i diritti fondamentali e la loro fase cautelare; ma per questo non può che rimandarsi alla lettera della norma;
VII) è lasciata infine aperta la porta ad una sorta di sub-procedimento, sia per questo periodo in corso di sospensione sino al 22 marzo, che nel caso di specifici provvedimenti di rinvio a dopo il 31 maggio 2020 eventualmente adottati nei singoli tribunali; tale ‘procedimentino’, chiamiamolo così, è riservato ai processi o fasi inerenti l'esecuzione provvisoria dei provvedimenti giudiziari e la loro sospensione e, in genere, per tutti i procedimenti "la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti"; in tal caso è prevista un'istanza di parte, esitata dal capo dell'ufficio giudiziario in calce all'atto introduttivo (citazione o ricorso) per le cause non ancora iniziate, oppure dal giudice istruttore (o dal presidente del collegio) per le cause in corso; il decreto in entrambi i casi non è impugnabile;
VIII) un'unica norma sembra estendersi dal 9 marzo al 31 maggio 2020, coprendo l'intero periodo, ossia una norma che si aspetta da tempo, e che ora è stabilita solo per l'urgenza: ossia l'obbligo, insomma, di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti, anche per la costituzione e la comparsa iniziali delle parti non ancora costituite;
IX) l'ultima cosa da sapere e ribadire è che il presente lavoro è fatto nella prospettiva e attenzionando solo le norme del processo civile e tributario, nulla si è esaminato degli altri processi né il precedente decreto legge (n. 9 del 2 marzo 2020) che non viene toccato dal presente e che riguarda le zone interessare dai focolai epidemici.
Per una lettura più pedante, ancorché spassionata, delle norme da cui si sono tratti in questo pomeriggio di vacanza i punti che precedono,
nonché per esaminare i passaggi fondamentali (parti evidenziate) del DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11, che invero è stato malamente redatto utilizzando elenchi di lettere e numeri che si alternano e confondono tra loro:
si veda quanto segue
* * *
Una rilettura più pedante, ancorché spassionata
Gli unici articoli che interessano i civilisti sono i primi due. Che interessano anche i tributaristi perché il processo tributario è richiamato sia dalla rubrica del primo articolo che dagli ultimi commi di entrambi gli articoli.
Una preliminare eccezione, per così dire generale, riguarda le zone interessare dai focolai epidemici, per cui è già in vigore un precedente decreto legge (n. 9 del 2 marzo 2020) che non viene toccato dal presente (cffr. il comma 3 dell'art. 1 e l'esordio del comma 1 dell'art. 2), anche se alcuni commenti al presente vi sono sovrapponibili.
Sul piano temporale si distinguono i tre regimi già visti.
L'art. 1
si occupa in rubrica del differimento delle udienze e della sospensione dei termini processuali.
Il comma 1
differisce tutte le udienze dal 9 al 22 marzo 2020.
Il comma 2
nello stesso periodo di "vacanza" sospende i termini processuali per il compimento "di qualsiasi atto".
Poi aggiunge che se il termine parte/comincia dentro il periodo di vacanza allora esso è differito e riparte dal 23 marzo (23 compreso, direi a mente dei principi sulla sospensione feriale d'agosto, insomma come vale per l'1 settembre). Tale ultima precisazione appare superflua, ed infatti nulla il decreto dice del fatto, anch'esso scontato, per cui se invece il termine scade/finisce dentro il periodo di vacanza allora esso è differito e scade il 23 marzo. Altra questione è se la sospensione funge da parentesi dei termini iniziati prima e scadenti dopo il suo decorso, come accade per le ferie d'agosto...
Qualcuno ha avanzato la bislacca ipotesi che la sospensione dei termini processuali sia da interpretare in senso restrittivo e riguardi solo i procedimenti per cui era prevista udienza tra il 9 e il 22 marzo 2020. E' peraltro uno dei rari commenti che si trovano in giro sull'ultimo decreto, che già di per sé è un merito, quantomeno.
A sommesso parere di chi scrive, una tale lettura, seppur da non screditare, è contraria sia alla ratio che alla lettera del decreto, il quale così dispone ai commi 1 e 2 dell'art. 1:
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.
Quella interpretazione restrittiva parte dal falso presupposto che il rinvio del comma 2 ai "procedimenti indicati al comma 1", valorizzi il richiamo alla locuzione "le udienze" di cui al comma 1, piuttosto che limitarsi a richiamare i "procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari".
Se così fosse, allora per es. non si comprende l'utilità pratica della regola di chiusura dello stesso comma 2, che precisa:
"Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo."
Ci si chiede, retoricamente:
a) se la norma riguardasse solo le cause per cui son previste le udienze dal 9 al 23 marzo e l'udienza è rinviata ope legis ad un'altra data, quali termini decorrerebbero mai decorrere "durante il periodo" dal 9 al 23 marzo?
b) ed ancora, se la norma riguardasse, come si vorrebbe dire, solo le cause per cui son previste le udienze dal 9 al 23 marzo, una volta conosciuta la nuova udienza (per es. tra qualche giorno o settimana) quale termine in ipotesi decorrerebbe "durante il periodo di sospensione" e l'inizio del quale sarebbe automaticamente "differito alla fine di detto periodo"? cioè al 23 marzo 2020, mentre l'udienza che si doveva tenere in ipotesi è differita a settembre?...
Insomma, l'ultimo comma della norma non avrebbe senso o sarebbe tautologico nel richiamare, da un lato, i soli procedimenti la cui udienza è rinviata e, al contempo, disciplinare la sospensione degli atti a tali udienze legati.
Il "periodo" evocato dalla chiusura del comma 2 non è infatti quello dell'istituto del differimento de "le udienze" di cui al comma 1, ma quello della sospensione (ove il decorso abbia inizio durante il periodo "di sospensione" dice la norma) che del comma 1 prende a prestito (rinvio materiale) solo l'indicazione generica a tutti i procedimenti in corso.
Non mancherà agli operatori del diritto immaginare situazioni o improbabili provvedimenti giudiziali giuridicamente compatibili e risolvibili le domande appena poste retoricamente.
Ma rimane all'evidenza che il decreto, intervenuto nell'urgenza, non è certo venuto a disciplinare le ipotesi figlie di un esercizio meramente intellettuale.
A modesto parere di chi scrive, la norma intende innanzitutto stabilire per l'emergenza due istituti giuridici distinti:
a) quello del differimento ope legis delle udienze più immediate;
b) e quello, distinto, della sospensione dei termini processuali più immediati, assimilabile o vicino a quello già conosciuto per la sospensione feriale d'agosto;
ed invero a tali due distinti istituti è intitolata la stessa rubrica dell'art. 2 ("Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari").
Il richiamo del comma 2 (sulla sospensione) al comma 1 (sul differimento delle udienze) non valorizza e non è rivolto alla locuzione de "le udienze...", ma piuttosto al periodo che la segue: "dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari".
Chi propone quella lettura restrittiva pare ingannarsi proprio nel connettere queste due parole ("le udienze") a quelle che le seguono ("i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari"), che invero sono, queste ultime, le uniche parole del comma 1 richiamate dal comma 2 quando richiama "i procedimenti indicati al comma 1", appunto.
Ma l'art. 12 delle preleggi impone di tenere parimenti in debito conto la connessione delle parole e l'intenzione del legislatore.
La lettura restrittiva ipotizzata, pare ancora contraria alla ratio della norma, perché il decreto legge sembra voler dare respiro (per così dire) sino al 22 marzo a chi, in questa situazione d'emergenza, si ritrova a dover compiere degli atti processuali in scadenza in tutti i procedimenti civili, penali, tributari e militari, non solo in quelli per cui era prevista la celebrazione dell'udienza tra il 9 e il 22 marzo 2020.
In tal senso il comma 2 in commento enfatizza significativamente la sospensione dei termini "per il compimento di qualsiasi atto" dei procedimenti indicati al comma 1, che sono quelli "civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari" e anche quelli "relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare" come citati dal comma 4 di chiusura.
Non passerà inosservato agli operatori del diritto che, se così non fosse, allora le ambiguità del decreto e la situazione d'urgenza dallo stesso rappresentata, giustificheranno certamente una rimessione nei termini, se richiesta...
La seconda parte del comma 1,
tramite rinvio (materiale) all'articolo 2, comma 2, lettera g),
prevede delle eccezioni, immanenti e valevoli oggi stesso, al differimento delle udienze dal 9 al 22 marzo 2020 (mi limito a quel che interessa le udienze civili):
- udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita';
- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione MA nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute;
- nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in tema di t.s.o.);
- nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (in tema di interruzione della gravidanza);
- nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea.
La norma prevede infine, malamente dentro la stessa lettera di un comma più complesso, una sorta di sub-procedimento.
Tale procedimentino, chiamiamolo così, è riservato ai procedimenti inerenti l'esecuzione provvisoria dei provvedimenti giudiziari e/o la loro sospensione (artt. 283, 351 e 373 c.p.c. espressamente richiamati) e, in genere, per tutti i procedimenti "la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti".
In tal caso è prevista un'istanza di parte, esitata dal capo dell'ufficio giudiziario in calce all'atto introduttivo (citazione o ricorso) per le cause gia' iniziate, oppure dal giudice istruttore (o dal presidente del collegio) per le cause in corso; il decreto in entrambi i casi non è impugnabile.
Si ripete che queste eccezioni valgono anche per il periodo corrente 9-22 marzo 2020.
Il comma 1
differisce tutte le udienze dal 9 al 22 marzo 2020.
Il comma 2
nello stesso periodo di "vacanza" sospende i termini processuali per il compimento "di qualsiasi atto".
Poi aggiunge che se il termine parte/comincia dentro il periodo di vacanza allora esso è differito e riparte dal 23 marzo (23 compreso, direi a mente dei principi sulla sospensione feriale d'agosto, insomma come vale per l'1 settembre). Tale ultima precisazione appare superflua, ed infatti nulla il decreto dice del fatto, anch'esso scontato, per cui se invece il termine scade/finisce dentro il periodo di vacanza allora esso è differito e scade il 23 marzo. Altra questione è se la sospensione funge da parentesi dei termini iniziati prima e scadenti dopo il suo decorso, come accade per le ferie d'agosto...
Qualcuno ha avanzato la bislacca ipotesi che la sospensione dei termini processuali sia da interpretare in senso restrittivo e riguardi solo i procedimenti per cui era prevista udienza tra il 9 e il 22 marzo 2020. E' peraltro uno dei rari commenti che si trovano in giro sull'ultimo decreto, che già di per sé è un merito, quantomeno.
A sommesso parere di chi scrive, una tale lettura, seppur da non screditare, è contraria sia alla ratio che alla lettera del decreto, il quale così dispone ai commi 1 e 2 dell'art. 1:
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.
2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.
Quella interpretazione restrittiva parte dal falso presupposto che il rinvio del comma 2 ai "procedimenti indicati al comma 1", valorizzi il richiamo alla locuzione "le udienze" di cui al comma 1, piuttosto che limitarsi a richiamare i "procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari".
Se così fosse, allora per es. non si comprende l'utilità pratica della regola di chiusura dello stesso comma 2, che precisa:
"Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo."
Ci si chiede, retoricamente:
a) se la norma riguardasse solo le cause per cui son previste le udienze dal 9 al 23 marzo e l'udienza è rinviata ope legis ad un'altra data, quali termini decorrerebbero mai decorrere "durante il periodo" dal 9 al 23 marzo?
b) ed ancora, se la norma riguardasse, come si vorrebbe dire, solo le cause per cui son previste le udienze dal 9 al 23 marzo, una volta conosciuta la nuova udienza (per es. tra qualche giorno o settimana) quale termine in ipotesi decorrerebbe "durante il periodo di sospensione" e l'inizio del quale sarebbe automaticamente "differito alla fine di detto periodo"? cioè al 23 marzo 2020, mentre l'udienza che si doveva tenere in ipotesi è differita a settembre?...
Insomma, l'ultimo comma della norma non avrebbe senso o sarebbe tautologico nel richiamare, da un lato, i soli procedimenti la cui udienza è rinviata e, al contempo, disciplinare la sospensione degli atti a tali udienze legati.
Il "periodo" evocato dalla chiusura del comma 2 non è infatti quello dell'istituto del differimento de "le udienze" di cui al comma 1, ma quello della sospensione (ove il decorso abbia inizio durante il periodo "di sospensione" dice la norma) che del comma 1 prende a prestito (rinvio materiale) solo l'indicazione generica a tutti i procedimenti in corso.
Non mancherà agli operatori del diritto immaginare situazioni o improbabili provvedimenti giudiziali giuridicamente compatibili e risolvibili le domande appena poste retoricamente.
Ma rimane all'evidenza che il decreto, intervenuto nell'urgenza, non è certo venuto a disciplinare le ipotesi figlie di un esercizio meramente intellettuale.
A modesto parere di chi scrive, la norma intende innanzitutto stabilire per l'emergenza due istituti giuridici distinti:
a) quello del differimento ope legis delle udienze più immediate;
b) e quello, distinto, della sospensione dei termini processuali più immediati, assimilabile o vicino a quello già conosciuto per la sospensione feriale d'agosto;
ed invero a tali due distinti istituti è intitolata la stessa rubrica dell'art. 2 ("Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari").
Il richiamo del comma 2 (sulla sospensione) al comma 1 (sul differimento delle udienze) non valorizza e non è rivolto alla locuzione de "le udienze...", ma piuttosto al periodo che la segue: "dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari".
Chi propone quella lettura restrittiva pare ingannarsi proprio nel connettere queste due parole ("le udienze") a quelle che le seguono ("i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari"), che invero sono, queste ultime, le uniche parole del comma 1 richiamate dal comma 2 quando richiama "i procedimenti indicati al comma 1", appunto.
Ma l'art. 12 delle preleggi impone di tenere parimenti in debito conto la connessione delle parole e l'intenzione del legislatore.
La lettura restrittiva ipotizzata, pare ancora contraria alla ratio della norma, perché il decreto legge sembra voler dare respiro (per così dire) sino al 22 marzo a chi, in questa situazione d'emergenza, si ritrova a dover compiere degli atti processuali in scadenza in tutti i procedimenti civili, penali, tributari e militari, non solo in quelli per cui era prevista la celebrazione dell'udienza tra il 9 e il 22 marzo 2020.
In tal senso il comma 2 in commento enfatizza significativamente la sospensione dei termini "per il compimento di qualsiasi atto" dei procedimenti indicati al comma 1, che sono quelli "civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari" e anche quelli "relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare" come citati dal comma 4 di chiusura.
Non passerà inosservato agli operatori del diritto che, se così non fosse, allora le ambiguità del decreto e la situazione d'urgenza dallo stesso rappresentata, giustificheranno certamente una rimessione nei termini, se richiesta...
La seconda parte del comma 1,
tramite rinvio (materiale) all'articolo 2, comma 2, lettera g),
prevede delle eccezioni, immanenti e valevoli oggi stesso, al differimento delle udienze dal 9 al 22 marzo 2020 (mi limito a quel che interessa le udienze civili):
- udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita';
- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione MA nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute;
- nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (in tema di t.s.o.);
- nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (in tema di interruzione della gravidanza);
- nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea.
La norma prevede infine, malamente dentro la stessa lettera di un comma più complesso, una sorta di sub-procedimento.
Tale procedimentino, chiamiamolo così, è riservato ai procedimenti inerenti l'esecuzione provvisoria dei provvedimenti giudiziari e/o la loro sospensione (artt. 283, 351 e 373 c.p.c. espressamente richiamati) e, in genere, per tutti i procedimenti "la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti".
In tal caso è prevista un'istanza di parte, esitata dal capo dell'ufficio giudiziario in calce all'atto introduttivo (citazione o ricorso) per le cause gia' iniziate, oppure dal giudice istruttore (o dal presidente del collegio) per le cause in corso; il decreto in entrambi i casi non è impugnabile.
Si ripete che queste eccezioni valgono anche per il periodo corrente 9-22 marzo 2020.
L'art. 2
Si occupa delle misure urgenti per buona parte rimesse ai capi dei singoli uffici giudiziari.
Il comma 1
pare occuparsi del tempo e della ratio, ossia prevede che a decorrere dal periodo successivo a quello interessato dall'art. 1, ossia dal 23 marzo al 31 maggio 2020, è rimesso ai capi dei singoli uffici giudiziari una serie di poteri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; tra questi, come vedremo, c'è quello di adottare varie misure organizzative, tra cui la possibilità (non l'obbligo) di rinviare le udienze a data ancora successiva al 31 maggio 2020, salve le eccezioni già commentate prima.
Il comma 2
prevede in capo ai singoli uffici la facoltà ("possono", dice) di adottare una serie di misure, alcune delle quali anticipano una serie di norme auspicabili non solo in questo tempo di guerra...
Oltre alla regolamentazione e alla limitazione dell'accesso e dell'orario di apertura al pubblico,
è prevista l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
la celebrazione a porte chiuse di tutte o singole udienze;
la previsione dello svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto.
Il comma 2 alla lett. g)
tra le predette misure, come già detto, prevede la possibilità (non l'obbligo) per i singoli capi ufficio di rinviare le udienze a data ancora successiva al 31 maggio 2020, salvo che nelle eccezioni previste per casi specifici e nel sub-procedimento di cui alla lettera g), già commentati sopra (sub art. 1) a proposito del periodo corrente 9-22 marzo 2020.
Il comma 2 alla lett. h)
nel periodo interessato dalle misure (23 marzo - 31 maggio) prevede, questa volta in senso positivo (e non negatorio), lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Il comma 3
prevede che nel caso in cui il provvedimento dei capi dei singoli uffici precluda in ipotesi la presentazione della domanda giudiziale, allora e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che potevano essere esercitati esclusivamente tramite quella.
Il comma 4
riguarda i processi e le norme penali.
Il comma 5
prevede che ai fini della cd. legge Pinto non si tiene conto "del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza". Ma tale inciso viene utile per spiegare meglio il meccanismo di rimessione discrezionale ai capi dei singoli uffici previsto per il regime che va dal 23 marzo al 31 maggio 2020.
Il comma 6
prevede quel che si diceva essere il terzo dei regimi temporali distinguibili all'interno del decreto esaminato di primo acchito. Ossia l'obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti. Norma che si auspica sia reintrodotta anche in tempo di pace...
In modo non facilmente intellegibile la norma, riferendosi all'art. 16-bis del d.l. 179/2012 (conv. legge n. 221/2012), vuol significare insomma che anche il deposito degli atti e documenti un tempo facoltativo (comma 1-bis, per le parti non precedentemente costituite) è ora obbligatorio farlo in via "esclusivamente" telematica (comma 1), ma solo dal 9 marzo al 31 maggio 2020.
I commi 7 e 8
riguardano processi e norme penali.
Utile uno sguardo anche al testo scaricato dalla Gazzetta Ufficiale e annotato:
[DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11.pdf]
Si perdonino gli errori. E' una prima bozza di lettura, e di scrittura, spassionate...
Il comma 1
pare occuparsi del tempo e della ratio, ossia prevede che a decorrere dal periodo successivo a quello interessato dall'art. 1, ossia dal 23 marzo al 31 maggio 2020, è rimesso ai capi dei singoli uffici giudiziari una serie di poteri al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; tra questi, come vedremo, c'è quello di adottare varie misure organizzative, tra cui la possibilità (non l'obbligo) di rinviare le udienze a data ancora successiva al 31 maggio 2020, salve le eccezioni già commentate prima.
Il comma 2
prevede in capo ai singoli uffici la facoltà ("possono", dice) di adottare una serie di misure, alcune delle quali anticipano una serie di norme auspicabili non solo in questo tempo di guerra...
Oltre alla regolamentazione e alla limitazione dell'accesso e dell'orario di apertura al pubblico,
è prevista l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
la celebrazione a porte chiuse di tutte o singole udienze;
la previsione dello svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto.
Il comma 2 alla lett. g)
tra le predette misure, come già detto, prevede la possibilità (non l'obbligo) per i singoli capi ufficio di rinviare le udienze a data ancora successiva al 31 maggio 2020, salvo che nelle eccezioni previste per casi specifici e nel sub-procedimento di cui alla lettera g), già commentati sopra (sub art. 1) a proposito del periodo corrente 9-22 marzo 2020.
Il comma 2 alla lett. h)
nel periodo interessato dalle misure (23 marzo - 31 maggio) prevede, questa volta in senso positivo (e non negatorio), lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.
Il comma 3
prevede che nel caso in cui il provvedimento dei capi dei singoli uffici precluda in ipotesi la presentazione della domanda giudiziale, allora e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che potevano essere esercitati esclusivamente tramite quella.
Il comma 4
riguarda i processi e le norme penali.
Il comma 5
prevede che ai fini della cd. legge Pinto non si tiene conto "del periodo decorrente dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla data della nuova udienza". Ma tale inciso viene utile per spiegare meglio il meccanismo di rimessione discrezionale ai capi dei singoli uffici previsto per il regime che va dal 23 marzo al 31 maggio 2020.
Il comma 6
prevede quel che si diceva essere il terzo dei regimi temporali distinguibili all'interno del decreto esaminato di primo acchito. Ossia l'obbligo di utilizzare sempre e solo ("esclusivamente") il mezzo telematico per il deposito degli atti e documenti. Norma che si auspica sia reintrodotta anche in tempo di pace...
In modo non facilmente intellegibile la norma, riferendosi all'art. 16-bis del d.l. 179/2012 (conv. legge n. 221/2012), vuol significare insomma che anche il deposito degli atti e documenti un tempo facoltativo (comma 1-bis, per le parti non precedentemente costituite) è ora obbligatorio farlo in via "esclusivamente" telematica (comma 1), ma solo dal 9 marzo al 31 maggio 2020.
I commi 7 e 8
riguardano processi e norme penali.
Utile uno sguardo anche al testo scaricato dalla Gazzetta Ufficiale e annotato:
[DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11.pdf]
Si perdonino gli errori. E' una prima bozza di lettura, e di scrittura, spassionate...
Luigi Stissi,
avvocato del foro di Catania
avvocato del foro di Catania
L'articolo è stato pubblicato anche su dirittoitaliano.com,
in cui l'argomento approfondito sul comma 1 dell'art. 1, a cagione di un mero refuso sembra riferito allo stesso comma dell'art. 2. Rimane invece valida l'argomentazione.
in cui l'argomento approfondito sul comma 1 dell'art. 1, a cagione di un mero refuso sembra riferito allo stesso comma dell'art. 2. Rimane invece valida l'argomentazione.