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Problema del Randagismo
Problema del Randagismo - Come risolverlo
Il problema del randagismo -sul piano legale- può risolversi in vario modo a seconda che si voglia:
a) obbligare le istituzioni a intervenire in favore di tutta la cittadinanza;
b) oppure raggiungendo (probabilmente) il medesimo scopo per via di una serie di azioni giudiziarie volte al risarcimento dei danni subiti dai singoli cittadini.
Nel primo caso, sarebbe utile costituire un comitato e poi agire in giudizio per far rispettare al Comune gli obblighi di legge.
Nel secondo caso, basta fare causa per chiedere il risarcimento.
In entrambi i casi, sarà però utile segnalare al Comune in modo circostanziato (giorno, ora, numero e tipologia se possibile) la presenza di cani randagi da soli o in gruppo. Ma non con una mera denuncia verbale! bensì con una comunicazione scritta e protocollata o inviata via p.e.c., fax, o anche per email (si consiglia il protocollo o la posta elettronica certificata).
Sommariamente, qui ci si limita a dire che, in Sicilia,
al Comune spetta, tra l’altro:
- la cattura e custodia dei cani vaganti o randagi;
- provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti, o costruire rifugi sanitari pubblici, e qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, allora spetta incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo; a queste ultime il Comune può affidare la gestione dei rifugi sanitari pubblici sotto il controllo dell’Asp;
- il Sindaco provvede alle sanzioni verso chi non rispetta le regole (ma i proventi pare che spettino alla Regione...).
Mentre alle USL (oggi Aziende Sanitarie Provinciali - Asp) spetta, tra l’altro:
- la istituzione dell’anagrafe canina;
- il controllo delle nascite, anche tramite sterilizzazione.
Ai cittadini spetta, tra l’altro:
- registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori a qualsiasi titolo, entro un tempo determinato;
- segnalare all’Asp la cessione a qualsiasi titolo dell'animale; il cambio della propria residenza; la morte dell'animale; la scomparsa dell'animale;
- rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico; ed infatti, coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide;
- non abbandonare i cani (i gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito); se il proprietario o detentore non lo può più mantenere, allora deve richiedere al Comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le apposite strutture; in caso di morte del proprietario, se gli eredi rinunciano alla proprietà dell'animale, allora il Comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.
Ai veterinari e alle associazioni per la protezione degli animali (iscritte all’albo) spetta, tra l’altro:
- segnalare al Comune e all’Asp l'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, se ne vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro attività.
Infine, per curiosità è utile sapere:
- che i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati, dovrebbero essere sterilizzati con metodo indolore; se le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, dopo un certo tempo e alcune formalità, i cani su iniziativa del Sindaco dovrebbero essere rimessi in libertà, previa identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario;
- che anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, salvo alcune razze, possono essere rimessi in libertà lo stesso, se i cittadini ivi residenti facciano richiesta al Comune, ma sempreché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano;
- i cani non possono essere soppressi, tranne quelli inseriti in un apposito elenco e, inoltre, quelli che risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili; la soppressione dev’essere indolore;
- che è regolamentata anche la protezione dei gatti in libertà;
- che il Comune dovrebbe provvedere ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi;
- che il Comune può (no “deve”) realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli;
- che è severamente vietato il combattimento fra animali con gravi sanzioni e la loro confisca.
Per ricevere più informazioni contatta l’Avv. Luigi Stissi dalla sezione:
Contatti
Il problema del randagismo -sul piano legale- può risolversi in vario modo a seconda che si voglia:
a) obbligare le istituzioni a intervenire in favore di tutta la cittadinanza;
b) oppure raggiungendo (probabilmente) il medesimo scopo per via di una serie di azioni giudiziarie volte al risarcimento dei danni subiti dai singoli cittadini.
Nel primo caso, sarebbe utile costituire un comitato e poi agire in giudizio per far rispettare al Comune gli obblighi di legge.
Nel secondo caso, basta fare causa per chiedere il risarcimento.
In entrambi i casi, sarà però utile segnalare al Comune in modo circostanziato (giorno, ora, numero e tipologia se possibile) la presenza di cani randagi da soli o in gruppo. Ma non con una mera denuncia verbale! bensì con una comunicazione scritta e protocollata o inviata via p.e.c., fax, o anche per email (si consiglia il protocollo o la posta elettronica certificata).
Sommariamente, qui ci si limita a dire che, in Sicilia,
al Comune spetta, tra l’altro:
- la cattura e custodia dei cani vaganti o randagi;
- provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti, o costruire rifugi sanitari pubblici, e qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, allora spetta incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo; a queste ultime il Comune può affidare la gestione dei rifugi sanitari pubblici sotto il controllo dell’Asp;
- il Sindaco provvede alle sanzioni verso chi non rispetta le regole (ma i proventi pare che spettino alla Regione...).
Mentre alle USL (oggi Aziende Sanitarie Provinciali - Asp) spetta, tra l’altro:
- la istituzione dell’anagrafe canina;
- il controllo delle nascite, anche tramite sterilizzazione.
Ai cittadini spetta, tra l’altro:
- registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori a qualsiasi titolo, entro un tempo determinato;
- segnalare all’Asp la cessione a qualsiasi titolo dell'animale; il cambio della propria residenza; la morte dell'animale; la scomparsa dell'animale;
- rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri luoghi aperti al pubblico; ed infatti, coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la rimozione delle deiezioni solide;
- non abbandonare i cani (i gatti e qualsiasi altro animale domestico o di affezione custodito); se il proprietario o detentore non lo può più mantenere, allora deve richiedere al Comune di essere autorizzato a consegnare l'animale presso le apposite strutture; in caso di morte del proprietario, se gli eredi rinunciano alla proprietà dell'animale, allora il Comune provvede a proprie spese al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.
Ai veterinari e alle associazioni per la protezione degli animali (iscritte all’albo) spetta, tra l’altro:
- segnalare al Comune e all’Asp l'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, se ne vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro attività.
Infine, per curiosità è utile sapere:
- che i cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati, dovrebbero essere sterilizzati con metodo indolore; se le strutture non dovessero offrire recettività sufficiente, dopo un certo tempo e alcune formalità, i cani su iniziativa del Sindaco dovrebbero essere rimessi in libertà, previa identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di proprietario;
- che anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni, salvo alcune razze, possono essere rimessi in libertà lo stesso, se i cittadini ivi residenti facciano richiesta al Comune, ma sempreché i cani interessati siano di indole docile e le loro condizioni generali e di salute lo consentano;
- i cani non possono essere soppressi, tranne quelli inseriti in un apposito elenco e, inoltre, quelli che risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e non curabili; la soppressione dev’essere indolore;
- che è regolamentata anche la protezione dei gatti in libertà;
- che il Comune dovrebbe provvedere ad individuare e a delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e motorie degli stessi;
- che il Comune può (no “deve”) realizzare cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e cavalli;
- che è severamente vietato il combattimento fra animali con gravi sanzioni e la loro confisca.
Per ricevere più informazioni contatta l’Avv. Luigi Stissi dalla sezione:
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