Privacy riservata ai clienti

Prima di sottoscrivere la procura alle liti ed eventuali ulteriori condizioni e clausole disciplinanti il rapporto cliente-avvocato, con l’affidamento della Sua pratica, La invitiamo a leggere attentamente quanto segue:
1. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, 
2. Informativa in materia di procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010,
3. Informativa in materia di negoziazione assistita prevista dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132,
4. Informativa in materia di patrocinio a spese dello Stato,
5. Informativa inerente l’accordo sul compenso
6. altre ​Condizioni contrattuali

dell’Avv. Luigi Stissi /dello Studio Legale Stissi
 
1. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui lo studio entrerà nella disponibilità con le pratiche che ciascun cliente affiderà nel tempo, comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è lo Studio Legale Stissi in persona dell'avv. Luigi Stissi (di seguito indicato anche come "professionista") con domicilio eletto in 95129 Catania Corso Italia n. 85. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo luigistissi@tiscali.it. Lo studio legale del Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. I dati di ciascun cliente saranno trattati anche al fine di:
  • adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
  • rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente;
  • inviare newsletter dal sito www.studiolegalestissi.it e comunque dalle caselle email e dai recapiti telefonici dedicativi alla Studio Legale Stissi.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento
Lo studio del professionista tratta i dati personali di ciascun cliente lecitamente, laddove il trattamento:
  • sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui ciascun cliente è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;
  • sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;
  • sia basato sul consenso espresso anche mediante comportamento concludente, ossia espresso con la stessa consegna dei propri dati, a titolo esemplificativo mediante l’invio di email, messaggi elettronici e l’uso degli appositi strumenti informatici presenti sul sito www.studiolegalestissi.it o reinderizzata dalla Pagina Facebook e da altri social e comunque dalle caselle email e dai recapiti telefonici dedicativi alla Studio Legale Stissi ;
  • sia finalizzato al recapito delle newsletter dal sito www.studiolegalestissi.it, dalla Pagina Facebook e da altri social e comunque dalle caselle email e dai recapiti telefonici dedicativi alla Studio Legale Stissi.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui ciascun cliente è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati
I dati personali di ciascun cliente, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
Gli indirizzi email, p.e.c., telefonici o social saranno conservati anche successivamente al contratto per gli effetti successivi del contratto e per l’invio delle newsletter dal sito www.studiolegalestissi.it, dalla Pagina Facebook e da altri social e comunque dalle caselle email e dai recapiti telefonici dedicativi alla Studio Legale Stissi, sino a espressa revoca per iscritto del consenso.

Comunicazione dei dati
I dati personali di ciascun cliente potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati
I dati personali di ciascun cliente non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti riconosciuti a ciascun cliente dal GDPR rientrano quelli di:
  • chiedere al professionista l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
  • richiedere ed ottenere dal professionista - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
  • opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che riguardano ciascun cliente;
  • revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
  • proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it);
  • revocare espressamente per iscritto l'uso degli indirizzi email, p.e.c., telefonici o social per l’invio delle newsletter dal sito www.studiolegalestissi.it, dalla Pagina Facebook e da altri social e comunque dalle caselle email e dai recapiti telefonici dedicativi alla Studio Legale Stissi.​​


2. Informativa in materia di procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010
Con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto per tentare la risoluzione stragiudiziale della presente controversia; nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal predetto decreto (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D.L. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del D.L n. 385/1993 e s.m.i.), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili nelle materie elencate dall'art. 5 del D.L. n. 28/2010 e s.m.i. che si mostrano tramite collegamento a internet al sito normattiva.it; della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento di mediazione; dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare: a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.


3. Informativa in materia di negoziazione assistita prevista dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132
Con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: che la legge prevede diverse forme di negoziazione in materia di diritti disponibili (salvo che nella materia di lavoro): 1) volontaria;  2) obbligatoria; che la scelta di ricorrere al primo modello per la composizione della lite è libera e, dunque, rimessa ad una valutazione di opportunità delle parti e dell’avvocato che le assiste; che l’utilizzo del secondo, invece, è riservato ad ipotesi espressamente previste (che si mostrano tramite collegamento a internet al sito normattiva.it) e funziona come condizione di procedibilità della domanda giudiziale; che la legge prevede la negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con differenze procedimentali a seconda che si sia in presenza di prole autosufficiente e/o in presenza di prole non autosufficiente; che la legge prescrive necessariamente che la procedura sia seguita da avvocati iscritti all’albo ovvero all’elenco speciale degli avvocati stabiliti; che le attività del procedimento sono lasciate alla libera determinazione dei contendenti, ai quali è soltanto fatto obbligo di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’assistenza dei rispettivi avvocati; la legge onera inoltre tutte le parti a tenere riservate le informazioni ricevute e le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. Il resto del procedimento è stato descritto al cliente tramite un documento visionato sul sito del Consiglio Nazionale Forense.


4. Informativa in materia di patrocinio a spese dello Stato
L'avv. Luigi Stissi è iscritto all'Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato presso il C.O.A. di Catania. Il Cliente avrà cura di verificarne le condizioni al seguente link del Consiglio Nazionale Forese e chiedere il relativo beneficio all'avvocato esclusivamente al momento del conferimento dell'incarico: Patrocinio a spese dello Stato.
Con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: che il patrocinio a spese dello Stato consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato; che l’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti etc.); esso vale anche nel processo penale; che condizione per essere ammessi al patrocinio a spese dello stato è quella di essere titolari, in linea generale, di un reddito annuo imponibile, secondo l'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a euro 11.528,41 (Aggiornamento da Decreto del Ministro della Giustizia 7 maggio 2015 in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2015); che per il resto, compresi i limiti di reddito per l’ammissione e i metodi di calcolo si mostra e commenta insieme al Cliente, come invero si dichiara essere successo con la presente sottoscrizione, la sezione dedicata al patrocinio a spese dello Stato nel sito web del Consiglio Nazionale Forense.


5. Informativa inerente l’accordo sul compenso
Vista l’informativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, prima di sottoscrivere la procura alle liti ed eventuali ulteriori condizioni e clausole disciplinanti il rapporto cliente-avvocato, con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: che le presenti proposte ed informazioni Le sono comunicate prima dell’accordo, anche mostrando e commentando insieme al Cliente una per una le relative voci di costo e corrispettivo, di cui si fanno specifiche simulazioni sul sito www.avvocatoandreani.it distinte in base al valore dell’affare/causa sia in via stragiudiziale che in giudizio che per le fasi successive come la fase esecutiva; se alla firma dell'accordo, del mandato o della procura Ella si ritenga non sufficientemente informato o vuole altri chiarimenti allora deve formulare una istanza scritta entro il termine essenziale di quindici giorni, salvo il rimborso di spese e compensi per l'operato già eseguito come ad es. lo studio della controversia; che l’affidamento della Sua pratica come visto comporta dei compensi quale corrispettivo della prestazione dell’avvocato, degli oneri e delle spese; che dei compensi si son fatte varie simulazioni nelle pagine del sito web indicato sopra e per le diverse possibili procedure e fasi stragiudiziali e in giudizio come indicati sopra; che gli oneri e le spese sono direttamente imputabili al cliente, per suo nome conto ed interesse, e per il quale l'avvocato agisce come mero esecutore, essi comprendono anche: a) gli oneri fiscali quali contributi unificati e marche da bollo; quelli per il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014; b) le varie spese per le notifiche e le copie (significando che nel cd. processo telematico sono meno onerose), le trasferte e le spese forfettarie di cui alle simulazioni fatti nelle pagine del sito web indicato sopra; che le somme versate all'avvocato sono trattenute e conservate come fondo per essere imputate agli oneri e alle spese sino alla loro definitiva concorrenza, alla fine del mandato l'avvocato, sottratti gli oneri e le spese imputabili direttamente al cliente, per la maggior somma rimanente rilascerà relativa quietanza imputata ai compensi; che la causa ha una durata prevedibile secondo le diverse possibili procedure e fasi stragiudiziali e in giudizio, che puà estendersi ai relativi gravami (opposizione, reclamo, appello, cassazione, ecc.) sino alla sua definizione come già indicatoLe; che il professionista si avvale di polizza assicurativa i cui estremi gli sono esibiti; che Ella ha la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato se rientra nei requisiti mostrati; che sia nel caso in cui il Cliente non comunichi entro il termine di quindici giorni, che si indica espressamente essenziale, di potersi e volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato, sia nel caso in cui nello stesso termine essenziale non si giunga ad un diverso accordo scritto, allora si applicheranno i parametri forensi secondo il valore "medio", che si applicheranno anche, infine, nel caso in cui l’istituto del patrocinio a spese dello Stato o il diverso accordo scritto sul compenso risulti per qualsiasi ragione inefficace.


6. Altre condizioni contrattuali
Lo Studio Legale Stissi conserverà alle condizioni e nei termini indicati in precedenza gli atti e documenti analogici, anche unilaterali, inerenti il rapporto cliente-avvocato in senso stretto così intendendo esclusivametne gli atti e documenti che lo regolano come ad es. la procura alle liti, la revoca, la rinuncia al mandato; sia per ragioni di riservatezza che per organizzazione dello studio legale, il resto dei documenti ed atti analogici verranno restituiti al cliente lo stesso giorno della loro esibizione previa loro immediata traduzione in formato elettonico, verranno così conservati dall'avvocato per il tempo dovuto; è obbligo del cliente riprendere il possesso degli atti e documenti analogici il giorno stesso della loro esibizione al professionista avvocato, conservarli sino a diversa comunicazione scritta da parte dell'avvocato, assumendosi la responsabilità esclusiva della loro custodia per contro proprio del cliente e per conto dell'avvocato che li esibisce a terzi e in giudizio o ha necessità di confrontarli con le copie digitali, senza alterarli rispetto alla copia elettronica tradotta dall'avvocato al momento della loro esebizione e così conservata e mettendoli a disposizione di questi per ogni evenienza. 
Per il resto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di rapporto tra professionistra avvocato e cliente, nonché alle eventuali ulteriori condizioni scritte e sottoscritte dalle parti ad integrazione e/o deroga delle presenti e delle altre disposizione derogabili vigenti.